Cassazione Civile, Ordinanza n. 15674/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF e addizionali per l’anno 2009, fondato sulla verifica svolta su un trust familiare che aveva ricevuto la distribuzione di un dividendo deliberato da una società partecipata. L’Ufficio aveva ritenuto che il trust fosse interposto o comunque che i redditi da partecipazione dovessero essere imputati direttamente ai beneficiari persone fisiche, tra cui la ricorrente, tassandoli in capo a lei in proporzione alla quota di partecipazione. In cassazione la contribuente articolava cinque motivi: 1) sosteneva che il trust dovesse essere autonomo centro di imputazione fiscale e che i redditi andassero imputati al trust, non alla persona fisica; 2) deduceva che la coincidenza tra disponente e co-trustee fosse legittima e che, essendo il trust stato riconosciuto valido, non vi fosse ragione per tassare la ricorrente anziché il trust; 3) assumeva che il trust fosse opaco e non trasparente, con beneficiari non individuabili, sicché non sarebbe stato applicabile il regime di imputazione ai beneficiari; 4) lamentava che il trust avesse già versato l’imposta e che, quindi, la pretesa nei suoi confronti integrasse una doppia imposizione; 5) contestava infine la tassabilità dei dividendi perché, a suo dire, il credito distribuito aveva valore economico nullo o era comunque inesigibile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che negavano l’imputazione fiscale alla beneficiaria, affermando che, ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, quando i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari, secondo un criterio di trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione. Ha dichiarato inammissibili, per gran parte, le censure formulate come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché si trattava di “doppia conforme” sia perché, nella sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione sulla pretesa opacità del trust fondata sul divorzio dei coniugi, poiché non risultava trattata nei gradi di merito. Quanto alla dedotta doppia imposizione, ha affermato che il pagamento effettuato dal trust non esonera la beneficiaria, poiché il soggetto passivo individuato dalla norma resta obbligato; l’eventuale eccedenza o indebito versamento del trust può essere fatto valere dal trust stesso con rimborso. Infine, ha ritenuto inammissibile la doglianza sul valore zero dei dividendi, perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Nessuna spesa è stata liquidata, perché l’Agenzia non ha svolto difese sostanziali.
Norme richiamate
comma 1, lett. b; comma 2, terzo periodo
Il trust residente rientra tra i soggetti passivi IRES; quando i beneficiari sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota prevista nell’atto, secondo un meccanismo di trasparenza.
I redditi da partecipazione sono tassati in relazione alla distribuzione dei dividendi; l’imponibilità discende automaticamente dalla distribuzione, anche se avvenuta mediante cessione di crediti.
Il coordinamento con l’art. 73 TUIR consente di escludere che la stessa manifestazione di ricchezza sia tassata due volte; il pagamento da parte di un soggetto diverso da quello obbligato non elimina la debenza del soggetto effettivamente passivo.
comma 1, nn. 3 e 5; comma 4
Dopo la riforma, il vizio di motivazione è censurabile solo come omesso esame di un fatto decisivo; nelle ipotesi di doppia conforme il motivo ex n. 5 è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio.
art. 111 Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nei trust con beneficiari individuati, i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari in ogni caso, secondo un regime di trasparenza fiscale, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito.
- La pretesa di una precedente tassazione in capo al trust non esonera il beneficiario individuato dal pagamento dell’imposta, fermo restando l’eventuale diritto del soggetto che abbia versato indebitamente a chiedere il rimborso.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito, delle prove o del valore economico dei fatti accertati dai giudici di merito; le censure che mirano a tale risultato sono inammissibili.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è utilizzabile solo nei limiti del nuovo paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo; nelle ipotesi di doppia conforme è ulteriormente inammissibile se non vengono indicate le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito.
- Una questione nuova, che presuppone accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione senza specifica allegazione della sua precedente introduzione nel giudizio.
- La distribuzione di utili può essere fiscalmente rilevante anche se avviene mediante cessione di crediti; ciò che conta è la distribuzione del dividendo, non la modalità materiale del pagamento.
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