Cassazione Civile, Ordinanza n. 12665/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008, originariamente riferito a una società cooperativa poi cancellata dal registro delle imprese. L'atto era stato notificato al contribuente in quanto socio e responsabile pro quota dei debiti sociali, oltre che amministratore di fatto, per far valere una sua personale responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittima la notificazione dell'avviso alla società estinta, perché intervenuta prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, e aveva quindi affermato l'inesistenza dell'atto con effetti assorbenti anche nei confronti dell'ex socio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, sostenendo che la notificazione effettuata al soggetto ritenuto personalmente responsabile era legittima e che la decisione di merito aveva erroneamente risolto la lite su una questione diversa da quella effettivamente devoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel caso di specie, l'avviso era stato notificato al contribuente quale soggetto ritenuto personalmente responsabile ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, e che tale notificazione è legittima e specificamente richiesta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva deciso la controversia sulla base della pretesa inesistenza dell'atto notificato alla società estinta, questione diversa e non oggetto del giudizio. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è il parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nella decisione impugnata.
richiamato come norma sulla cancellazione della società e sugli effetti della sua estinzione nel giudizio tributario.
art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
consente di far valere la responsabilità personale dei soggetti indicati dalla norma nei confronti del fisco; la notificazione dell'atto al soggetto ritenuto responsabile è legittima e doverosa.
art. 28 del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175
richiamato in relazione agli effetti della cancellazione della società e alla disciplina della notificazione degli atti agli enti estinti.
art. 1, comma 199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
ha prorogato di undici mesi il termine per proporre ricorso per cassazione, rendendo tempestivo il ricorso notificato.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria contesta la responsabilità personale di un ex socio o di un amministratore di fatto ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione dell'atto al soggetto ritenuto responsabile è legittima e non può essere travolta dalla sola questione dell'estinzione della società.
- Il giudice di merito non può definire la lite sulla base di una questione diversa da quella effettivamente devoluta, specie se la controversia riguarda la legittimità della pretesa nei confronti del responsabile personale e non la validità della notificazione originaria alla società estinta.
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è fondata quando la decisione applica in modo erroneo la disciplina della responsabilità dei soci o dei soggetti equiparati per i debiti sociali.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude, di per sé, la possibilità per l'erario di agire nei confronti dei soggetti personalmente responsabili secondo la disciplina speciale applicabile.
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