Cassazione Civile, Sentenza n. 10444/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la radiazione inflitta per fatti connessi all'appiccamento di un incendio. Il ricorso per cassazione espone due motivi: (1) violazione dell'art. 59 legge 247/2012 per presunta illegittima prosecuzione dell'udienza disciplinare del 5 novembre 2019 nonostante l'impossibilità del difensore di far presenza dell'incolpato, il quale era sottoposto a misure derivanti da condanna penale e a divieto di allontanarsi dalla regione senza autorizzazione; si sostiene che tale situazione costituiva un legittimo impedimento e che il Consiglio Distrettuale avrebbe dovuto rinviare d'ufficio il processo; (2) vizio di motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la decisione sarebbe stata basata unicamente sulla sentenza di patteggiamento senza autonoma valutazione probatoria, e la motivazione del Consiglio Nazionale Forense sarebbe apparente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità: il ricorrente aveva ricevuto la citazione in tempo utile (23 settembre) e non dimostrò di avere tempestivamente richiesto l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza; pertanto l'assenza non poteva essere considerata incolpevole o inevitabile. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto la questione estranea alla ratio decidendi, perché anche se il Consiglio Distrettuale avesse fatto riferimento agli atti penali, il provvedimento disciplinare poggiava comunque su elementi autonomi rilevanti: l'incolpato aveva ammesso la condotta (appiccamento del fuoco) e tale fatto, a prescindere dalla finalità estorsiva, è incompatibile con l'esercizio della professione forense e giustifica la radiazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; è stato inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
Riferita al regime degli impedimenti e delle modalità di svolgimento del procedimento disciplinare: la Corte ha ritenuto che l'assenza dell'incolpato non fosse incolpevole se questi, pur potendo tempestivamente chiedere l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza, non lo aveva fatto
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocata sul punto della motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse sorretta da una autonoma ratio decidendi (ammissione dei fatti e incompatibilità della condotta con la professione) che rende irrilevante la critica sulla presunta carenza di autonoma valutazione probatoria
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
La sentenza di patteggiamento penale è stata utilizzata nel procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo degli atti del processo penale e, soprattutto, ha valorizzato l'ammissione dei fatti da parte dell'incolpato come elemento idoneo a giustificare la sanzione disciplinare
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Norma che disciplina l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Richiamata in relazione alla modifica del DPR n. 115/2002 che ha introdotto l'istituto dell'ulteriore contributo unificato; la Corte ne applica la previsione
Massime di principio
- La mancata partecipazione del disciplinato a un'udienza per impedimenti derivanti da misure detentive o da obblighi di sorveglianza deve essere tempestivamente documentata: spetta all'interessato o al suo difensore chiedere e ottenere l'autorizzazione dal giudice competente; l'assenza di tale richiesta rende l'impedimento non 'incolpevole' e non legittima il differimento d'ufficio dell'udienza
- Il Consiglio disciplinare può utilizzare gli atti e le prove raccolte nel procedimento penale, incluso il risultato di un patteggiamento; l'ammissione di fatti da parte dell'incolpato costituisce elemento particolarmente grave che può, di per sé, giustificare sanzioni severissime quali la radiazione
- La Corte d'appello disciplinare/il Consiglio Nazionale ha un sindacato limitato sulle scelte probatorie del primo grado; inoltre, quando la decisione è sorretta da una autonoma e sufficiente ratio decidendi (ad es. ammissione dei fatti e incompatibilità con la professione), le censure sulla motivazione formale possono essere dichiarate inammissibili o irrilevanti
- In cassazione è essenziale la specificità e la precisione delle censure: deduzioni generiche o prive di elementi probatori che dimostrino l'impossibilità concreta di partecipare all'udienza sono destinate a essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità
- Comportamenti materiali gravi, come l'appiccamento di un incendio, sono considerati incompatibili con l'esercizio della professione forense anche se privi di finalità tipicamente professionali (es. estorsione), e possono giustificare la radiazione indipendentemente dall'elemento soggettivo penale
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