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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34266/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Benevento aveva disposto il sequestro conservativo di immobili appartenenti a quattro indagati, in favore di due società costituite parti civili; il Tribunale di Benevento, in sede di riesame, aveva confermato la misura con ordinanza del 28 aprile 2026. Agli indagati era contestata, in concorso, una truffa aggravata: secondo l'accusa, l'ex amministratore delegato, l'ex responsabile finanziario e il business manager di una società, insieme al legale rappresentante della società fornitrice, avrebbero indotto in errore i dirigenti delle società acquirenti inducendoli a sottoscrivere un contratto per macchinari automatizzati destinati alla produzione di schede elettroniche, per € 2.923.120,00, prezzo ritenuto triplo rispetto al valore dei beni; i macchinari consegnati sarebbero stati difformi da quelli pattuiti. I ricorsi di tre indagati deducevano, con argomentazioni in parte sovrapponibili: l'erronea quantificazione del credito da garantire e la confusione tra danno risarcibile e profitto confiscabile; l'omessa considerazione del valore dei macchinari consegnati, stimato da una consulenza tecnica della parte offesa tra € 824.200,00 e € 1.047.600,00, e delle prestazioni lecite eseguite; l'apodittica qualificazione della vicenda come aliud pro alio; la mancanza di un effettivo giudizio di proporzionalità tra credito garantito e valore dei beni sequestrati; l'omessa valutazione della documentazione difensiva sul valore di mercato degli immobili, a fronte del ricorso al valore catastale; infine, l'insussistenza o l'insufficiente motivazione sul periculum in mora, in assenza di concreti indici di dispersione patrimoniale.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi e annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Ha ritenuto apparente la motivazione sulla quantificazione del danno, perché il Tribunale aveva richiamato l'ipotesi di aliud pro alio senza spiegare perché non fosse da considerare il valore economico dei macchinari effettivamente consegnati, stimato tra € 824.200,00 e € 1.047.600,00. Nei rapporti contrattuali viziati da condotte fraudolente, il danno da garantire con il sequestro conservativo deve riflettere il concreto depauperamento della parte civile; il valore delle prestazioni lecite rese e di cui la controparte abbia tratto giovamento richiede quindi un esame specifico. La Corte ha inoltre rilevato che la mancata valutazione del valore dei beni incide sul giudizio di proporzionalità tra sequestro e credito risarcitorio e che il Tribunale aveva recepito il valore catastale degli immobili senza confrontarsi adeguatamente con le perizie, le valutazioni di agenzie immobiliari e le quotazioni OMI prodotte dalla difesa, né spiegare perché fossero inattendibili. In sede di rinvio dovrà essere chiarita anche la sussistenza del periculum in mora. Non risulta una decisione definitiva sulla responsabilità penale degli indagati.

Norme richiamate

  • art. 316 c.p.p.

    In tema di sequestro conservativo, il "quantum" della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall'intervenuto vaglio in ordine al "fumus" del reato

    L'importo assoggettato a sequestro conservativo deve essere specificamente valutato e commisurato al credito da garantire; la quantificazione non è preclusa dal precedente vaglio sul fumus del reato.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    La disposizione è indicata quale base processuale del rinvio al Tribunale di Benevento per un nuovo giudizio sul riesame.

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone

    Nei rapporti sinallagmatici, il profitto confiscabile non comprende l'utilità che la controparte abbia conseguito per effetto dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Corte richiama questo criterio e ne estende a fortiori la rilevanza alla quantificazione del danno ai fini del sequestro conservativo.

  • art. 640 c.p.

    si è in presenza di reato in contratto, ossia di un rapporto negoziale viziato da condotte fraudolente nella fase di formazione/esecuzione.

    La Corte inquadra la vicenda, ai fini della questione cautelare, come reato in contratto: un rapporto negoziale viziato da condotte fraudolente nella formazione o nell'esecuzione, nel quale occorre valutare le prestazioni effettivamente rese.

Massime di principio

  • Nel sequestro conservativo, il quantum della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione giudiziale ed essere commisurato al credito civilistico da garantire, non al profitto confiscabile.
  • Quando il reato è commesso nell'ambito di un contratto viziato da condotte fraudolente, la quantificazione del danno ai fini del sequestro conservativo deve considerare il concreto depauperamento della parte civile e richiede di valutare il valore delle prestazioni effettivamente eseguite e l'eventuale utilità che la controparte ne abbia ricavato.
  • La qualificazione del rapporto come aliud pro alio non può sostituire la motivazione sulla rilevanza economica dei beni consegnati e sul loro eventuale valore da considerare nella determinazione del danno risarcibile.
  • Il giudizio di proporzionalità del sequestro conservativo richiede una valutazione del credito da garantire e del valore dei beni vincolati; le allegazioni documentali difensive sul valore di mercato devono essere esaminate e, se disattese, la loro inattendibilità deve essere motivata.
  • La sussistenza del periculum in mora deve essere oggetto di verifica e motivazione nel giudizio sul sequestro conservativo.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiConfisca

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