Sentenza n. 14590/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 21.02.2023 da parte del Ministero dell'Interno (-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, motivato dal Ministero dell'Interno con l'esistenza di una condanna penale irrevocabile per la violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ai sensi dell'art. 5, lett. b), l. 283/1962. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 e dei principi in materia di cittadinanza; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 91/1992; nonché la sussistenza dei requisiti per la concessione. La ricorrente sosteneva inoltre la rilevanza della prospettata istanza di riabilitazione e contestava la valutazione amministrativa della condanna, anche in relazione alla mancata indicazione della stessa nella domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento ampiamente discrezionale e atto di alta amministrazione, espressione del potere dello Stato di ampliare la propria comunità nazionale. L'Amministrazione deve valutare l'interesse pubblico all'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e il suo status morale e civile, considerando anche la conoscenza e l'osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali. Il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco e formale della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la condanna riportata dalla ricorrente era infradecennale e costituiva, al momento della decisione, una circostanza ostativa; la mera prospettazione di una futura istanza di riabilitazione non eliminava tale circostanza. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante la mancata indicazione della condanna nella domanda, in violazione dei doveri di chiarezza connessi alla disciplina del d.P.R. 445/2000. Il diniego è stato quindi considerato congruamente motivato. Il giudice ha precisato che la domanda potrà essere ripresentata una volta eliminata la causa ostativa. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione mediante provvedimento di concessione
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e richiede la valutazione dell'interesse pubblico all'inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La concessione presuppone, oltre ai requisiti formali, una valutazione discrezionale dello stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale e del suo status morale e civile.
È richiamato dalla ricorrente, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione autonoma.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla partecipazione procedimentale; il TAR ritiene comunque congrua la motivazione del diniego.
La mancata indicazione della condanna nella domanda è valutata come violazione di elementari doveri di chiarezza del dichiarante.
violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
La condanna per tale fattispecie è considerata dall'Amministrazione e dal TAR circostanza ostativa alla concessione della cittadinanza al momento della valutazione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992 è un provvedimento ampiamente discrezionale e di alta amministrazione, non fondato su un diritto soggettivo del richiedente, poiché deve contemperare l'interesse individuale con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale.
- Nella valutazione della domanda di naturalizzazione l'Amministrazione può considerare, oltre ai requisiti formali, lo status morale e civile del richiedente, la sua osservanza delle regole giuridiche e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione ministeriale in materia di concessione della cittadinanza è limitato al controllo estrinseco e formale, verificando la congruità della motivazione e l'assenza di vizi manifesti, senza sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell'Amministrazione.
- Una condanna penale infradecennale può costituire, al momento della decisione sulla domanda di cittadinanza, una circostanza ostativa; la mera previsione o prospettazione di una futura istanza di riabilitazione non elimina la rilevanza attuale della condanna.
- La mancata indicazione nella domanda di cittadinanza di una condanna penale rilevante può concorrere a fondare il diniego, quale violazione dei doveri di chiarezza e completezza connessi alle dichiarazioni rese secondo la disciplina del d.P.R. 445/2000.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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