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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25938/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto per violazione dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, commessa a Trapani nel luglio 2022. Il ricorso, per come emerge dal testo, deduceva in sostanza due profili: da un lato una contestazione generica della valutazione degli indizi, sostenendo l'insufficienza del quadro probatorio rispetto alle assenze dell'imputato riscontrate dai controlli degli agenti operanti; dall'altro il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la sentenza non avrebbe valorizzato elementi specifici a favore dell'imputato. La Corte rileva però che le censure si limitavano a riproporre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni del rigetto, e che la motivazione di merito richiamava i precedenti penali, l'assenza di elementi positivi e la gravità e reiterazione delle condotte anche ai fini della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e sostanzialmente reiterativi di quelli già prospettati in appello, privi di una critica puntuale alla sentenza impugnata. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione della decisione di merito, fondata sui precedenti penali e sulla mancanza di concreti elementi positivi, oltre che sulla gravità delle condotte e sulla loro reiterazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge la specifica condotta contestata, ma soltanto che la violazione è stata accertata e confermata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenerle.

  • d.l. n. 92/2008

    Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha superato la precedente presunzione di meritevolezza del beneficio per l'imputato incensurato.

  • legge n. 125/2008

    Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la modifica dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che riproducono pedissequamente le doglianze già svolte in appello, se non contengono una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata e non si confrontano con le ragioni del rigetto dei motivi di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non basta il solo stato di incensuratezza per ottenere il beneficio.
  • Quando il provvedimento di merito richiama i precedenti penali, l'assenza di concreti elementi favorevoli, la gravità delle condotte e la loro reiterazione, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è da ritenersi congrua.
  • La contestazione in cassazione della mancata concessione delle attenuanti generiche non può essere formulata invertendo l'onere argomentativo rispetto al modello legale: non spetta al giudice dimostrare in positivo perché non concederle, se la sentenza evidenzia già l'assenza di elementi favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

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