Cassazione Civile, Ordinanza n. 27305/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza n. 6235/2019 con cui la Cassazione aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del Comune sia il suo ricorso incidentale. Con il primo motivo ha dedotto un errore di fatto: la Corte avrebbe ritenuto inammissibile anche il suo ricorso incidentale per una svista sulla proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., proposta che invece riguardava solo il ricorso principale. Con il secondo motivo ha dedotto un ulteriore errore di fatto: la condanna alle spese in favore della società chiamata in garanzia sarebbe stata pronunciata erroneamente, perché egli non aveva proposto domanda risarcitoria contro tale società, ma solo contro il Comune; la società era stata chiamata in causa dal Comune per manleva. La controversia originaria riguardava una domanda risarcitoria proposta dal danneggiato contro il Comune, con chiamata in garanzia della società appaltatrice e dell'assicurazione; in appello il risarcimento era stato ridotto del 50% per concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., e il danneggiato aveva impugnato in via incidentale proprio il concorso di colpa.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha osservato che la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. non vincola il collegio e che, in ogni caso, il ricorrente non denunciava un errore percettivo decisivo della Corte, ma al più un'eventuale omissione della proposta stessa, estranea al paradigma dell'errore di fatto revocatorio. Quanto al secondo, ha escluso che la condanna alle spese in favore della società chiamata in garanzia fosse fondata sull'erroneo presupposto di una domanda proposta anche contro tale società: la condanna era giustificata dalla partecipazione della società al giudizio di legittimità per contrastare il ricorso incidentale del danneggiato, in un contesto di litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. derivante dalla chiamata in garanzia. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore denunciabile deve essere un errore di fatto decisivo, non una mera omissione o valutazione processuale
la proposta del relatore ha rilievo ai fini del rito camerale, ma non vincola il collegio, che può decidere anche in senso diverso
richiamato come parametro per la definizione camerale del giudizio di cassazione
richiamato per il concorso di colpa del danneggiato, che aveva comportato la riduzione del risarcimento in appello
la chiamata in garanzia determina litisconsorzio necessario processuale e inscindibilità delle cause ai fini dell'impugnazione
richiamato solo per escludere che la proposta del relatore possa integrare indebita anticipazione del giudizio o obbligo di astensione
citato in tema di ripartizione delle spese tra parti con interessi diversi
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
dichiara dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
base del contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1 quater
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. non vincola il collegio, che può definire il ricorso con esito diverso rispetto alla proposta stessa, nei limiti del rito applicabile.
- L'errore di fatto revocatorio deve investire un fatto percepito dalla Corte e decisivo per la decisione; non è configurabile quando la censura riguarda una possibile omissione della proposta del relatore o comunque un errore privo di incidenza causale sul decisum.
- Ai fini della regolamentazione delle spese, il terzo chiamato in garanzia che si costituisca per contrastare la domanda o l'impugnazione della parte avversa può essere condannato alle spese nei confronti di tale parte, indipendentemente dal fatto che non fosse destinatario originario della domanda principale.
- La chiamata in garanzia può determinare litisconsorzio necessario processuale e inscindibilità delle cause, con conseguente necessità di evocare il garante nel giudizio di impugnazione quando si contesti la decisione che incide anche sulla sua posizione.
- La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione processuale o la corretta applicazione delle regole sulle spese quando non sia dimostrato un errore percettivo decisivo della Corte.
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