Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27305/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza n. 6235/2019 con cui la Cassazione aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del Comune sia il suo ricorso incidentale. Con il primo motivo ha dedotto un errore di fatto: la Corte avrebbe ritenuto inammissibile anche il suo ricorso incidentale per una svista sulla proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., proposta che invece riguardava solo il ricorso principale. Con il secondo motivo ha dedotto un ulteriore errore di fatto: la condanna alle spese in favore della società chiamata in garanzia sarebbe stata pronunciata erroneamente, perché egli non aveva proposto domanda risarcitoria contro tale società, ma solo contro il Comune; la società era stata chiamata in causa dal Comune per manleva. La controversia originaria riguardava una domanda risarcitoria proposta dal danneggiato contro il Comune, con chiamata in garanzia della società appaltatrice e dell'assicurazione; in appello il risarcimento era stato ridotto del 50% per concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., e il danneggiato aveva impugnato in via incidentale proprio il concorso di colpa.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha osservato che la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. non vincola il collegio e che, in ogni caso, il ricorrente non denunciava un errore percettivo decisivo della Corte, ma al più un'eventuale omissione della proposta stessa, estranea al paradigma dell'errore di fatto revocatorio. Quanto al secondo, ha escluso che la condanna alle spese in favore della società chiamata in garanzia fosse fondata sull'erroneo presupposto di una domanda proposta anche contro tale società: la condanna era giustificata dalla partecipazione della società al giudizio di legittimità per contrastare il ricorso incidentale del danneggiato, in un contesto di litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. derivante dalla chiamata in garanzia. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore denunciabile deve essere un errore di fatto decisivo, non una mera omissione o valutazione processuale

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta del relatore ha rilievo ai fini del rito camerale, ma non vincola il collegio, che può decidere anche in senso diverso

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato come parametro per la definizione camerale del giudizio di cassazione

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso di colpa del danneggiato, che aveva comportato la riduzione del risarcimento in appello

  • art. 331 c.p.c.

    la chiamata in garanzia determina litisconsorzio necessario processuale e inscindibilità delle cause ai fini dell'impugnazione

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo per escludere che la proposta del relatore possa integrare indebita anticipazione del giudizio o obbligo di astensione

  • art. 97, comma 1, c.p.c.

    citato in tema di ripartizione delle spese tra parti con interessi diversi

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    dichiara dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    base del contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1 quater

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. non vincola il collegio, che può definire il ricorso con esito diverso rispetto alla proposta stessa, nei limiti del rito applicabile.
  • L'errore di fatto revocatorio deve investire un fatto percepito dalla Corte e decisivo per la decisione; non è configurabile quando la censura riguarda una possibile omissione della proposta del relatore o comunque un errore privo di incidenza causale sul decisum.
  • Ai fini della regolamentazione delle spese, il terzo chiamato in garanzia che si costituisca per contrastare la domanda o l'impugnazione della parte avversa può essere condannato alle spese nei confronti di tale parte, indipendentemente dal fatto che non fosse destinatario originario della domanda principale.
  • La chiamata in garanzia può determinare litisconsorzio necessario processuale e inscindibilità delle cause, con conseguente necessità di evocare il garante nel giudizio di impugnazione quando si contesti la decisione che incide anche sulla sua posizione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione processuale o la corretta applicazione delle regole sulle spese quando non sia dimostrato un errore percettivo decisivo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.