Cassazione Civile, Ordinanza n. 26002/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un lavoratore volta a ottenere dall'INPS l'accredito dei contributi previdenziali relativi a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti del datore di lavoro. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2116 c.c., sostenendo che, in caso di omissione contributiva del datore, l'ente previdenziale non potesse negare l'accredito dei contributi; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, affermando che il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c. per l'attuazione della sentenza sul rapporto di lavoro, avrebbe ordinato all'INPS l'annotazione del rapporto con decorrenza dal 16.6.2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato per ottenere dall'INPS la regolarizzazione della posizione contributiva, nemmeno se l'ente sia stato informato dell'omissione e non si sia attivato contro il datore di lavoro; l'assicurato dispone solo della possibilità di chiedere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962 e, se del caso, del rimedio risarcitorio ex art. 2116 c.c. nei confronti del datore di lavoro. Ha inoltre precisato che il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116, comma 1, c.c. riguarda il rapporto previdenziale e il diritto alle prestazioni, non implica un obbligo dell'ente di accreditare una provvista contributiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto il contenuto dell'asserita ordinanza ex art. 612 c.p.c. né ne ha indicato con precisione la collocazione nel fascicolo; inoltre l'INPS non era parte del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato e non ha provveduto sulle spese in applicazione dell'art. 152 att. c.p.c.
Norme richiamate
Il principio di automaticità delle prestazioni opera sul piano del rapporto previdenziale e consente l'erogazione delle prestazioni anche se il datore non ha versato i contributi, ma non comporta un obbligo dell'INPS di accreditare contributi non versati in favore dell'assicurato.
È il rimedio residuo a favore dell'assicurato per conseguire la costituzione della rendita vitalizia in caso di omissione contributiva.
È richiamato come procedimento per l'attuazione del giudicato, ma la censura fondata su esso è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti rilevanti e indicandone con precisione la collocazione nel fascicolo.
È richiamato per escludere la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'assicurato non può ottenere dall'ente previdenziale la regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante un'azione diretta, poiché il rapporto contributivo intercorre tra ente e datore di lavoro e il lavoratore ne resta estraneo.
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali garantisce l'erogazione delle prestazioni nonostante l'omesso versamento dei contributi, ma non si traduce in un obbligo dell'ente di accreditare contributi non versati.
- In caso di omissione contributiva, il lavoratore dispone dei rimedi espressamente previsti dall'ordinamento, in particolare la costituzione della rendita vitalizia e, ove ne ricorrano i presupposti, il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro.
- Il motivo di ricorso fondato su fatti processuali deve essere autosufficiente: occorre trascrivere il contenuto essenziale dell'atto richiamato e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il giudicato formatosi tra lavoratore e datore di lavoro non vincola automaticamente l'ente previdenziale se quest'ultimo non è stato parte di quel giudizio.
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