Cassazione Penale, Sentenza n. 28659/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame cautelare, aveva confermato la custodia in carcere applicata dal GIP di Piacenza nei confronti di un indagato per plurime cessioni di cocaina e hashish, asseritamente commesse in concorso con familiari e altri soggetti. Il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deduceva: 1) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando un contrasto tra la collocazione temporale delle cessioni indicata nell'ordinanza genetica e quella ritenuta dal riesame, oltre alla presenza di criticità nelle dichiarazioni degli acquirenti e alla mancata valorizzazione dell'assenza dell'indagato dall'Italia tra il 27 ottobre e il 20 novembre 2024; 2) vizio motivazionale sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, con riferimento ai pericoli di reiterazione, fuga e inquinamento probatorio; 3) erronea valutazione della misura applicata e errata esclusione della qualificazione dei fatti come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendosi che fosse sufficiente una misura meno afflittiva, quale gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha giudicato congrua la valutazione dei gravi indizi, valorizzando il riconoscimento dell'indagato da parte di diversi acquirenti come fornitore di stupefacenti e ritenendo non decisiva la dedotta assenza dal territorio nazionale, poiché non dimostrava in modo certo la mancata commissione delle cessioni contestate. Ha ritenuto attuali e concrete le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, sulla base dei precedenti specifici, di altri procedimenti nella stessa materia, del contesto familiare coinvolto nello spaccio e della dichiarata condizione di consumatore privo di risorse. Ha considerato sussistente anche il pericolo di fuga, mentre quello di inquinamento probatorio è stato reputato comunque non decisivo. Infine, ha escluso che nella fase cautelare vi fossero ragioni per ritenere incongrua la custodia in carcere o per pretendere una diversa qualificazione dei fatti in termini ostativi alla misura, rilevando che la pena astrattamente prevista è compatibile con la massima misura custodiale e che l'eventuale futura pena più lieve era solo congetturale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La disposizione è letta come ipotesi che, nella formulazione considerata, non introduce una nuova autonoma figura di reato, ma una forma aggravata del fatto di lieve entità; la sua rilevanza cautelare viene comunque ricondotta alla compatibilità della pena edittale con la custodia in carcere.
Richiamato per affermare la compatibilità della cornice edittale del fatto di lieve entità, ove non occasionale, con la misura cautelare custodiale massima.
Richiamato, insieme all'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., per la verifica della compatibilità della pena astratta con la misura cautelare applicata.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per le comunicazioni di cancelleria, non essendovi rimessione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti dalla convergenza di più dichiarazioni accusatorie, anche provenienti da acquirenti della sostanza stupefacente, quando tali apporti risultino reciprocamente coerenti e sorretti da riscontri complessivi.
- La contestazione di un alibi parziale o di un'assenza dal territorio nazionale non è decisiva se non dimostra in modo certo l'impossibilità di commissione delle condotte nel periodo indagato, soprattutto quando le cessioni non siano tutte collocate cronologicamente in modo puntuale.
- La valutazione del pericolo di reiterazione del reato può fondarsi sulla personalità del soggetto, sui precedenti specifici, sulla pendenza di altri procedimenti della stessa specie e sul contesto relazionale in cui l'attività illecita si inserisce.
- Il pericolo di fuga può essere desunto da elementi fattuali che mostrino una concreta propensione allo spostamento oltre confine o all'elusione del controllo, anche se tali condotte siano state tenute per finalità difensive.
- Nel giudizio cautelare la richiesta di una misura meno afflittiva richiede una base concreta e attuale; non è sufficiente evocare in astratto una futura pena più mite o una possibile diversa qualificazione del fatto se tali elementi restano meramente congetturali.
- La qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti non impedisce, di per sé, la custodia cautelare in carcere quando la cornice edittale e i limiti normativi richiamati la rendano astrattamente compatibile.
- In presenza di più esigenze cautelari autonomamente e congruamente motivate, l'eventuale criticità su uno solo dei pericula libertatis non incide necessariamente sulla tenuta complessiva della misura.
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