Sentenza del 20/03/2018 n. 2612 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N.12 /2018 Dichiarazione integrativa - presentazione - termini - ante legge 255/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la cartella di pagamento di euro 41.154,93, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2013 relativa al periodo d’imposta 2012, con recupero di IRPEF, IVA, interessi e sanzioni per omessi versamenti derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Sosteneva che la dichiarazione integrativa a proprio favore, presentata il 29 ottobre 2014, dovesse essere valutata secondo la disciplina introdotta dalla Legge 225/2016, ritenuta applicabile retroattivamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, convertito nella Legge 225/2016. In base alla precedente normativa, la dichiarazione integrativa favorevole al contribuente doveva essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Poiché quella riferita al 2012 è stata presentata il 29 ottobre 2014, è stata considerata tardiva. Il Collegio ha tuttavia precisato che restavano salvi il diritto di chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e il diritto di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8
La dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini previsti dal D.P.R. 600/1973, art. 43, quando è diretta a evitare un danno per la Pubblica Amministrazione.
Prima della riforma del 2016, la dichiarazione integrativa sfavorevole al contribuente, o comunque diretta a correggere errori a danno dell’Amministrazione, poteva essere presentata entro i termini di accertamento.
D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente doveva essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ferma la possibilità di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento.
Nel regime previgente alla Legge 225/2016, l’integrativa favorevole era soggetta a un termine più breve rispetto a quella sfavorevole. La tardività non impediva, però, la richiesta di rimborso nei termini o la contestazione giudiziale della pretesa tributaria.
Individua i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento; tali termini rilevavano, nel regime previgente, per le dichiarazioni integrative dirette a correggere errori a danno dell’Amministrazione.
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme ritenute non versate.
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il conseguente recupero delle imposte, degli interessi e delle sanzioni.
Legge 225/2016, art. 5, di conversione del D.L. 193/2016
Ha modificato la disciplina delle dichiarazioni integrative, ma la Commissione ha ritenuto che la nuova disciplina non fosse applicabile retroattivamente alla fattispecie esaminata.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016
Ha distinto i termini applicabili alle dichiarazioni integrative a favore e a sfavore del contribuente nel regime anteriore alla riforma del 2016, riconoscendo comunque la possibilità di chiedere il rimborso o di contestare la pretesa tributaria.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 23859/2016
Ha confermato la diversa disciplina temporale delle dichiarazioni integrative favorevoli e sfavorevoli al contribuente.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 608/2018
Ha ribadito che, anche in caso di dichiarazione integrativa a favore tardiva, il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale.
Massime di principio
- Per le dichiarazioni integrative presentate prima della riforma introdotta dal D.L. 193/2016, convertito nella Legge 225/2016, occorre distinguere tra correzioni a favore e a sfavore del contribuente.
- Nel regime previgente, l’integrativa a favore del contribuente doveva essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo; la presentazione oltre tale termine poteva essere considerata tardiva.
- La tardività dell’integrativa non elimina necessariamente ogni tutela: il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata entro 48 mesi dal pagamento oppure contestare giudizialmente una pretesa tributaria ritenuta non dovuta.
- La disciplina successiva non può essere automaticamente applicata a fatti anteriori, salvo specifiche disposizioni di legge o principi interpretativi che ne consentano l’applicazione.
- In presenza di una cartella derivante da controllo automatizzato, la tempestiva impugnazione della cartella resta essenziale: il contribuente può far valere in giudizio errori sostanziali della dichiarazione anche quando l’integrativa sia stata presentata oltre il termine previsto dal regime previgente.
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