Sentenza del 20/03/2018 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Enna
Avviso di accertamento - Società estinta - nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria provinciale ha ritenuto viziato da nullità insanabile l'avviso di accertamento notificato alla società dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese. L'atto è quindi risultato inefficace nei confronti della società estinta, in quanto rivolto a un soggetto non più esistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava la validità dell'avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta. Secondo il principio affermato, la cancellazione delle società di persone determina l'estinzione dell'ente, con il venir meno della capacità e della soggettività giuridica. Di conseguenza, una società estinta non può validamente ricevere notifiche, promuovere una causa o esservi convenuta.
Norme richiamate
Codice civile, disciplina della cancellazione dal Registro delle imprese e dell'estinzione delle società
La cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società, determinando il venir meno della sua capacità e soggettività processuale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010
Le Sezioni Unite hanno affermato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente, anche con riferimento ai rapporti processuali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6070 del 2013
La sentenza conferma che, dopo la cancellazione, la società non può più essere parte di un giudizio; eventuali rapporti residui devono essere riferiti ai successori o agli ex soci secondo le regole applicabili.
CTP EN, sentenza n. 419/2018, depositata il 16 aprile 2018
Ha applicato i principi delle Sezioni Unite ritenendo insanabilmente nullo l'avviso di accertamento notificato a una società di persone già estinta.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto a una società, l'Amministrazione deve verificare se essa sia ancora iscritta e operativa oppure se sia stata cancellata dal Registro delle imprese.
- Un atto impositivo intestato e notificato a una società già estinta è normalmente affetto da un vizio radicale, poiché manca il destinatario giuridicamente esistente.
- La cancellazione della società non elimina automaticamente eventuali debiti o rapporti fiscali, ma impone di indirizzare l'azione verso i soggetti che, secondo la legge, ne sono eventualmente succeduti, come soci, liquidatori o altri responsabili.
- La notifica a una società estinta non può essere validamente sanata dalla semplice costituzione in giudizio, poiché il difetto riguarda l'esistenza stessa del destinatario dell'atto.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di cancellazione, la data di emissione e notifica dell'atto, il tipo di società e l'eventuale corretta individuazione dei successori o dei responsabili.
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