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Sentenza

Sentenza del 20/03/2018 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Asti

Accertamenti riguardanti una società di persone e i soci che attivano il contenzioso presso Commissioni Tributarie di diversa competenza territoriale. Litisconsorzio necessario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e i conseguenti atti impositivi notificati ai soci, fondati sul reddito accertato in capo alla società. Poiché il reddito della società di persone viene imputato per trasparenza ai soci, le controversie presentano un legame inscindibile e richiedono una trattazione unitaria in regime di litisconsorzio necessario. Il fatto che la società e i soci abbiano presentato ricorsi autonomi presso Commissioni Tributarie territorialmente diverse non elimina la necessità di riunione e di decisione congiunta.

La decisione

La Commissione Tributaria adita dai soci è stata ritenuta incompetente a trattare autonomamente la controversia. La causa deve essere rinviata al giudice presso il quale aveva agito la società, individuato come quello competente a procedere alla riunione dei procedimenti connessi e alla trattazione unitaria della lite. L'esito non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla fondatezza dell'accertamento fiscale, ma stabilisce il corretto giudice e il necessario coordinamento processuale tra le cause.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14185/2008

    Le controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e quelle relative alla conseguente imputazione del reddito ai soci devono essere trattate unitariamente, con partecipazione necessaria della società e di tutti i soci, quando dipendono dal medesimo accertamento.

  • Norme processuali sui rapporti tra procedimenti connessi e sulla riunione delle cause

    Quando procedimenti strettamente connessi sono instaurati davanti a giudici diversi, la controversia deve essere trasferita al giudice competente secondo le regole di connessione, affinché le cause siano riunite e decise congiuntamente, evitando giudicati contrastanti.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'accertamento del reddito societario e gli atti conseguenti verso i soci sono normalmente inscindibili: società e soci devono partecipare alla medesima controversia.
  • La proposizione di ricorsi separati davanti a Commissioni Tributarie diverse non consente di mantenere procedimenti autonomi quando gli atti dipendono dal medesimo accertamento societario.
  • In presenza di litisconsorzio necessario, il giudice investito della causa dei soci può dover dichiarare la propria incompetenza o disporre il trasferimento al giudice adito dalla società, secondo le regole sulla connessione e sulla riunione.
  • La riunione processuale serve a prevenire decisioni incompatibili: l'esito della causa societaria costituisce infatti il presupposto logico e quantitativo degli accertamenti rivolti ai soci.
  • La decisione sulla competenza territoriale e sulla riunione non equivale automaticamente alla conferma dell'accertamento fiscale, ma riguarda il corretto svolgimento unitario del processo.

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