Sentenza del 20/03/2018 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il diritto del contribuente a recuperare l'IVA mediante nota di credito, sostenendo che tra l'emissione della fattura in sospensione d'imposta e la nota di variazione fosse trascorso un periodo troppo breve e che le procedure esecutive fossero state avviate solo successivamente. Secondo l'Ufficio mancavano elementi certi e precisi sull'inesigibilità definitiva del credito e la documentazione necessaria a dimostrare l'esito infruttuoso delle azioni di recupero.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole al contribuente. Ha ritenuto legittima la variazione IVA in diminuzione, poiché il credito era risultato obiettivamente irrecuperabile a seguito di decreto ingiuntivo, tre atti di precetto e numerosi verbali di pignoramento negativo. La normativa non impone che le procedure esecutive siano iniziate prima dell'emissione della nota di variazione, purché abbiano effettivamente avuto luogo e si siano definitivamente concluse senza risultato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità e la difficoltà interpretativa della materia.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
se una operazione per la quale sia stata emessa fattura [...] viene meno in tutto o in parte [...] per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose
Consente al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione e recuperare l'IVA relativa a un credito non riscosso, quando le procedure esecutive o concorsuali siano effettivamente iniziate e si siano concluse senza risultato, rendendo certa, almeno in senso relativo, l'incapienza del debitore e la definitività dell'insoluto.
Art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
l'imposta corrispondente alla variazione
Riconosce il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione dell'operazione imponibile.
Artt. 23 e 24, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La variazione presuppone che la fattura originaria sia stata emessa e registrata nei registri IVA secondo le disposizioni applicabili.
Art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È stato richiamato dall'Amministrazione finanziaria quale base dell'accertamento con cui è stata recuperata l'IVA, ma la Commissione ha escluso la fondatezza della pretesa erariale.
Art. 101, comma 5, T.U.I.R.
L'Agenzia lo invocava per sostenere la necessità di elementi certi e precisi ai fini della deducibilità delle perdite su crediti. La Commissione ha ritenuto prevalente, per il recupero dell'IVA, la disciplina speciale dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972.
Art. 1236 cod. civ.
L'Agenzia assimilava l'emissione della nota di credito a una remissione del debito, che richiederebbe comunicazione al debitore. La Commissione ha ritenuto che gli atti giudiziali notificati e le procedure di recupero avessero comunque reso il debitore consapevole delle iniziative del creditore, senza necessità di una distinta comunicazione di remissione.
Cassazione civile, Sez. 5, sentenza n. 27136 del 16 dicembre 2011
La variazione IVA per mancato pagamento richiede che la procedura esecutiva sia iniziata e definitivamente conclusa senza esito, così da rendere certo, almeno in senso relativo, l'esito infruttuoso e l'incapienza del patrimonio del debitore.
Massime di principio
- Per recuperare l'IVA su un credito inesigibile mediante nota di variazione, non basta il semplice mancato pagamento: occorre documentare l'avvio e la conclusione infruttuosa di una procedura esecutiva o concorsuale.
- L'esito negativo può essere dimostrato, in una procedura individuale, da pignoramenti negativi, irreperibilità del debitore, atti di precetto e altri documenti che attestino l'incapienza patrimoniale.
- La procedura esecutiva non deve necessariamente essere iniziata prima dell'emissione della fattura in sospensione d'imposta o della nota di credito, se successivamente viene fornita una prova concreta e obiettiva dell'irrecuperabilità del credito.
- È necessario che l'insoluto sia definitivo almeno in senso relativo: se il debitore torna successivamente solvibile e paga, occorre rettificare la precedente variazione in diminuzione con una variazione in aumento.
- La disciplina speciale dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 riguarda il recupero dell'IVA e va distinta dalle regole del T.U.I.R. sulla deducibilità delle perdite su crediti.
- È opportuno conservare fatture, solleciti, decreti ingiuntivi, atti di precetto, verbali di pignoramento e ogni prova dell'incapienza, perché la legittimità della variazione dipende dalla tracciabilità delle azioni di recupero e dal loro esito.
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