Sentenza del 20/03/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Como
Accise - Sanzioni - Assenza colpevolezza - Non applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe sanzioni sono state ritenute non applicabili, poiché l'irrogazione di sanzioni per il mancato assolvimento delle accise presuppone almeno un livello minimo di colpevolezza. Nel caso concreto, la situazione di crisi aziendale e l'imminente concordato preventivo hanno escluso la negligenza degli amministratori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni per il mancato pagamento delle accise. La società aveva omesso i versamenti in un periodo immediatamente precedente all'ammissione al concordato preventivo. Tale circostanza è stata interpretata come indice di una grave crisi di liquidità e non come prova di negligenza o di volontaria violazione degli obblighi tributari da parte degli amministratori. Inoltre, la sospensione dei pagamenti poteva essere stata adottata per evitare di favorire alcuni creditori rispetto ad altri, in violazione della par condicio creditorum.
Norme richiamate
Disciplina delle sanzioni tributarie per violazioni relative alle accise
L'applicazione della sanzione richiede non soltanto l'omesso pagamento, ma anche la presenza di un elemento soggettivo minimo, quale dolo o negligenza. In assenza di colpevolezza, la sanzione non può essere applicata.
Principio della par condicio creditorum nel concordato preventivo
Nel periodo anteriore al concordato, la sospensione dei pagamenti può essere giustificata dalla necessità di non privilegiare alcuni creditori a discapito degli altri, purché coerente con la situazione di crisi e con la procedura concorsuale.
Massime di principio
- L'omesso pagamento di un tributo o di un'accisa non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione: deve essere dimostrata anche la colpevolezza del soggetto.
- Una comprovata crisi di liquidità, soprattutto se immediatamente collegata all'accesso a una procedura concorsuale, può escludere la negligenza degli amministratori.
- La sospensione dei pagamenti può essere valutata senza automatica imputazione di colpa quando sia stata adottata per rispettare la par condicio creditorum e prevenire pagamenti selettivi.
- Per escludere la sanzione è importante documentare concretamente la crisi finanziaria, la prossimità della procedura concorsuale e le ragioni che hanno impedito o imposto di sospendere i versamenti.
- L'esclusione della sanzione non elimina necessariamente l'obbligo principale di pagare l'accisa, ma riguarda la responsabilità punitiva per l'inadempimento.
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