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Sentenza

Sentenza del 20/03/2018 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui erano stati accertati maggiori redditi per Euro 11.534,29, sostenendo che l'atto fosse stato notificato presso un domicilio fiscale diverso da quello comunicato all'Agenzia delle Entrate e che ne avesse avuto conoscenza tardivamente. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso dichiarando la nullità della notifica. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione, sostenendo sia che la nullità non fosse stata tempestivamente eccepita, sia che il ricorso introduttivo fosse comunque tardivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto rituale la notifica effettuata presso Pescolanciano, poiché il domicilio fiscale della persona fisica coincide con il comune di residenza anagrafica, salvo specifico provvedimento di variazione adottato secondo la procedura prevista dalla legge. La semplice comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'intenzione di trasferire il domicilio fiscale a Taranto non era sufficiente a produrre effetti. Poiché la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza il 18 marzo 2013, il ricorso doveva essere notificato entro il 17 maggio 2013; essendo stato notificato il 25 maggio 2013, è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non si era costituita in appello.

Norme richiamate

  • Art. 58 del D.P.R. 600/1973

    Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte

    Per le persone fisiche, il domicilio fiscale coincide ordinariamente con il comune della residenza anagrafica. Una diversa indicazione di fatto non modifica automaticamente il domicilio fiscale rilevante ai fini delle notifiche tributarie.

  • Art. 59 del D.P.R. 600/1973

    L'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso

    Lo spostamento del domicilio fiscale in un comune diverso, soprattutto se appartenente a un'altra provincia, richiede una specifica richiesta del contribuente e il successivo provvedimento dell'autorità competente. Una mera comunicazione all'ufficio fiscale non è sufficiente.

  • Disciplina della notifica per compiuta giacenza

    Notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 18.03.2013

    Quando la notifica si perfeziona per compiuta giacenza, il termine per impugnare l'atto decorre dalla data di perfezionamento della notifica e deve essere rispettato anche se il contribuente prende materialmente conoscenza dell'atto in un momento successivo.

Massime di principio

  • Ai fini delle notifiche tributarie, il domicilio fiscale di una persona fisica è normalmente quello risultante dalla residenza anagrafica; il trasferimento di fatto o una semplice comunicazione informale all'Agenzia delle Entrate non sono sufficienti a modificarlo.
  • Per stabilire un domicilio fiscale diverso da quello ordinario occorre seguire la procedura prevista dalla legge e ottenere il relativo provvedimento amministrativo, soprattutto quando il trasferimento riguarda un comune di un'altra provincia.
  • La notifica effettuata presso il domicilio fiscale formalmente risultante è generalmente valida, anche se il contribuente vive altrove o ha comunicato all'ufficio l'intenzione di trasferirsi.
  • Il termine per impugnare un atto tributario decorre dal perfezionamento della notifica, inclusa quella per compiuta giacenza, e non necessariamente dalla data in cui il contribuente dichiara di aver letto o ricevuto materialmente l'atto.
  • Un ricorso tributario notificato oltre il termine previsto è inammissibile, anche quando il contribuente contesti successivamente la regolarità della notifica senza aver dimostrato una valida variazione del domicilio fiscale.
  • La costituzione in giudizio del destinatario può sanare alcuni vizi della notifica, ma non elimina l'onere di rispettare il termine per proporre tempestivamente il ricorso.

Testo integrale

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