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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01873/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che confermava la pronuncia di primo grado per tentato omicidio e reato connesso (art. 4 l. n.110/75), contestando principalmente: 1) il travisamento della prova e la carenza di motivazione (art. 606 c.1, lett. b) e e) c.p.p.), con particolare censura sulla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio anziché lesioni gravi; 2) l'erronea applicazione delle norme sul tentativo (art. 56 c.p.) e su omicidio/lesioni (artt. 575, 583 c.p.), deducendo che le condotte non dimostrerebbero dolo di morte e che la limitata velocità dei veicoli e l'uso di strumenti non letali smentirebbero l'intento omicidiario; 3) vizi di valutazione delle prove di identificazione (riconoscimenti fotografici, testimonianze) e della prova d'alibi, nonché omessa acquisizione di prova decisiva (fotografia della recita); 4) la mancata esclusione o motivazione insufficiente sull'applicazione delle aggravanti: discriminazione razziale (art. 604-ter c.p.) e concorso di più persone (art. 112 n.1 c.p.); 5) censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito ritenendo le deposizioni delle persone offese e dei testi congruenti e coerenti, valutando correttamente la prova del riconoscimento e giudicando irrilevanti le discrepanze temporali dell'alibi. Ha ritenuto che, anche prescindendo dalla velocità elevata del veicolo, la concatenazione degli eventi (investimento, proseguimento nell'aggressione, colpi con bastoni di ferro alla testa) la gravità delle lesioni (emorragia cerebrale, prognosi riservata) e l'insistenza nell'aggressione siano indizi idonei a ricostruire il dolo di morte, anche nella forma di dolo alternativo, configurando così il tentato omicidio. Ha confermato l'applicazione dell'aggravante per finalità di discriminazione razziale in ragione delle frasi urlate dagli aggressori e dell'agire collettivo volto agli extracomunitari, e ha ritenuto provato il concorso di più persone (più di cinque) sulla base della ricostruzione fattuale. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di concreti elementi positivi a favore degli imputati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile; la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato avrà le spese liquidate con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    Norma sull'omicidio; la Corte ne valuta l'elemento soggettivo (dolo di morte) e lo applica, nella forma tentata, ove la condotta fosse idonea ed espressiva di volontà di cagionare la morte o la preveda come evento alternativo.

  • art. 56 c.p.

    Regola la tentativa: la sentenza afferma che la scelta di mezzi e modalità idonee a cagionare la morte integra il tentativo, anche se l'evento morte non si è realizzato.

  • art. 583 c.p.

    Norma sulle lesioni personali. I ricorrenti chiedevano la riclassificazione in lesioni gravi; la Corte ha ritenuto che le modalità e la gravità delle lesioni non escludessero il dolo di omicidio/il tentativo.

  • art. 604-ter c.p.

    Aggravante per finalità di discriminazione razziale. La Corte l'ha ritenuta applicabile anche se non tutte le frasi fossero attribuibili a singoli imputati, poiché il contesto e le espressioni riferite evidenziano la finalità discriminatoria.

  • art. 112 n.1 c.p.

    Aggravante per il concorso di più di cinque persone: la Corte accoglie la possibilità di ritenere provata la pluralità dei partecipanti sulla base della ricostruzione fattuale e non richiede conteggio formale nominale di tutti i corresponsabili.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la giurisprudenza richiede elementi positivi concreti a favore dell'imputato; la Corte ha ritenuto assenti tali elementi e motivato adeguatamente il diniego.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (travisamento della prova e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero errori logici o di fatto tali da giustificare la cassazione.

  • art. 4 l. n.110/75

    Riguarda reati connessi alle armi; citata in riferimento al reato connesso contestato per l'uso di spranghe/armi improprie.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato: la parte civile ammessa a gratuito patrocinio avrà le spese liquidate con separato decreto.

Massime di principio

  • La qualificazione di tentato omicidio può derivare da una valutazione complessiva delle modalità dell'azione: mezzi idonei a cagionare la morte, sede colpita (es. testa), gravità delle lesioni e comportamento successivo che denoti volontà di aggravare le conseguenze.
  • Il dolo alternativo è compatibile con il tentativo: se l'agente prevede alternativamente morte o gravi lesioni come probabili conseguenze della sua condotta, può essere ritenuto il dolo per il reato più grave.
  • La velocità del veicolo o singoli elementi favorevoli all'imputato non sono decisivi se, nel complesso, emergono elementi che dimostrano la protervia e l'insistenza dell'aggressione.
  • L'aggravante per finalità di discriminazione razziale può essere applicata sulla base del contesto, delle espressioni collettive e del comportamento complessivo, senza necessità di provare parola per parola chi pronunciò cosa.
  • Il concorso di più persone può essere accertato in modo indiziario e complessivo (es. numero di veicoli e partecipanti), non richiedendo il computo nominale di ciascun correi purché la partecipazione materiale in numero sufficiente emerga dal quadro probatorio.
  • Nei giudizi abbreviati il rifiuto di acquisire nuova prova in appello è sindacabile solo se la motivazione del rigetto presenta lacune o manifesta illogicità su punti decisivi; altrimenti il giudizio di merito prevale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se mancano concreti elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art.62-bis il mero stato di incensuratezza non basta.
  • I censure sul riconoscimento fotografico e sugli alibi devono dimostrare in modo puntuale incongruenze o illogicità nella valutazione dei giudici di merito per riuscire in sede di cassazione.

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