Cassazione Penale, Sentenza n. 01766/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata indicazione, nel dispositivo, delle norme processuali applicate (art. 546 comma 1 lett. f) c.p.p.), con riferimento al fatto che il dispositivo letto in udienza e quello in calce richiamano norme diverse connesse al rito camerale; 2) illegittimità/violazione di legge e vizio di motivazione per l'acquisizione postuma, dopo il ritiro in camera di consiglio, di fatture relative al 2017 non acquisite in dibattimento, per cui si eccepisce violazione dell'art. 507 c.p.p.; 3) vizio di motivazione nella valutazione del dolo specifico e degli effetti delle note di credito (storno) emesse per le fatture 2017, sostenendo che lo storno e la tempestività delle note di variazione avrebbero dovuto escludere il dolo finalizzato all'evasione fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: 1) l'omessa indicazione nel dispositivo delle norme processuali non determina la nullità della sentenza se le norme applicate sono desumibili dalla motivazione o dall'intestazione; 2) l'ordine di acquisizione delle fatture 2017 disposto dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p., anche dopo il ritiro in camera di consiglio e con rinvio dell'udienza, è legittimo purché l'integrazione fosse "assolutamente necessaria" e decisiva per il giudizio, come ritenuto dal giudice; 3) l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento in cui l'emittente perde la disponibilità del documento, perciò lo storno successivo (note di credito) non esclude la consumazione del reato né necessariamente il dolo specifico; la sentenza di merito ha inoltre evidenziato elementi a sostegno del dolo (rapporti e successione di cariche tra il ricorrente e la società utilizzatrice). Conseguenze: rigetto del ricorso, conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e condanna del ricorrente alle spese processuali; importo della confisca rideterminato in euro 7.360.
Norme richiamate
Norma sostanziale che configura il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale; la Corte ne ricava la configurabilità del reato e la natura istantanea della condotta (consumazione al momento della perdita di disponibilità della fattura).
art. 546, comma 1, lett. f) c.p.p.
Dispositivo indicante i requisiti formali della sentenza (esigenza di indicazione degli articoli applicati). La Corte afferma che la mancata indicazione non determina automaticamente nullità quando le norme applicate risultano dalla motivazione o dall'intestazione della sentenza.
Richiamato nel dispositivo letto in udienza; la Corte ritiene che il richiamo formale a norme del rito camerale, se mancante nel dispositivo scritto, non determini la nullità quando il contenuto della decisione è chiaro dalla motivazione.
Richiamato nel dispositivo in calce alla sentenza; la Corte ritiene irrilevante ai fini di nullità formale la presenza/assenza del richiamo operativo alle norme procedurali, purché il contenuto della decisione sia desumibile dal corpo della sentenza.
Regola i poteri del giudice d'ufficio dopo la chiusura dell'istruttoria; secondo la giurisprudenza citata e la Corte, l'acquisizione di prove dopo la chiusura è ammissibile se l'integrazione è "assolutamente necessaria" e decisiva per il giudizio, e può essere disposta anche se il giudice si è temporaneamente ritirato in camera di consiglio.
Richiamato dal ricorrente quale esempio di norma che disciplina la pronuncia della sentenza in grado d'appello; la Corte osserva che l'omessa citazione di norme processuali non è necessariamente causa di nullità se le norme applicate emergono dalla motivazione.
Citato dal ricorrente come norma pertinente alla pronuncia in appello; la Corte conferma che la mancanza di espliciti richiami normativi nel dispositivo non pregiudica la validità della sentenza se il contenuto è chiaro nella motivazione.
Massime di principio
- L'assenza nel dispositivo di indicazione puntuale degli articoli di legge applicati non determina automaticamente la nullità della sentenza se le norme o la decisione sono chiaramente desumibili dalla motivazione o dall'intestazione.
- Il giudice può disporre l'integrazione probatoria anche dopo la chiusura dell'istruttoria e dopo essersi temporaneamente ritirato in camera di consiglio, purché l'integrazione sia "assolutamente necessaria" e decisiva ai fini della decisione (art. 507 c.p.p.).
- L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione/cessione della disponibilità della fattura; successivi storni o note di credito non cancellano necessariamente la responsabilità penale già consumata.
- La sussistenza del dolo specifico può essere desunta anche da elementi di collegamento e rapporti tra emittente e utilizzatore delle fatture (es. rapporti societari o di amministrazione), nonché dal complesso probatorio raccolto.
- La valutazione sull'"assoluta necessità" dell'assunzione di nuova prova è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in sede di legittimità se adeguatamente fondata sulle risultanze del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01767/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01769/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01771/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01772/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01774/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01776/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →