Cassazione Penale, Sentenza n. 01774/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/03/2025. Castellari impugnava la condanna agli effetti civili pronunciata in appello (a seguito dell'accoglimento dell'appello della parte civile) per il reato di truffa (capo k) e la conseguente condanna al risarcimento danni, denunciando un unico, articolato, motivo: insufficiente e carente motivazione della sentenza di appello. In particolare deduceva che la Corte di appello, nel ribaltare l'assoluzione del Tribunale, non avrebbe svolto il necessario confronto punto per punto con la motivazione assolutoria di primo grado (obbligo di motivazione rafforzata) e non avrebbe adeguatamente valutato l'identità del fatto rispetto all'assoluzione intervenuta sul capo m), nonché l'effettiva inconsistenza e contraddittorietà delle dichiarazioni del coimputato/testimone Lo Presti e degli elementi di riscontro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte di appello secondo cui sussisteva una solida piattaforma probatoria, con conferma e rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (parola del coimputato Lo Presti) e coesistenza di riscontri documentali idonei a corroborarne l'attendibilità (manoscritti, elenco fatture, email, documenti sul PC, sentenza irrevocabile a carico di Lo Presti acquisita ai sensi dell'art. 238-bis). La Cassazione ha inoltre rigettato la censura relativa alla presunta violazione del giudicato interno tra capo k e capo m), richiamando l'autonomia delle statuizioni civili e la possibilità per la parte civile di impugnare l'assoluzione ai fini della domanda risarcitoria. Ha richiamato i limiti di valutabilità in sede di legittimità delle questioni attinenti alla valutazione del merito probatorio (richiami all'art. 606 c.p.p.). Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e a versare una somma per la Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 530 cod. proc. pen.
Norma che prevede la pronuncia di assoluzione quando il fatto non sussiste o non è provato; nel testo è richiamata per descrivere le assoluzioni pronunciate dal Tribunale su alcuni capi.
art. 640 cod. pen.
Norma penale che disciplina il reato di truffa; la Corte ha valutato che gli elementi costitutivi della truffa come contestata al capo k) fossero provati in appello.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma che riguarda i reati tributari (dichiarazione fraudolenta); citata in relazione al capo m) e alla differenziazione fra reati tributari e reati contro il patrimonio.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia rispettato l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva e, comunque, che potesse valersi delle prove già acquisite in primo grado in presenza di sostanziale uniformità delle dichiarazioni.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente di acquisire sentenze irrevocabili come elementi di prova dei fatti in esse accertati; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione, come riscontro, della sentenza irrevocabile a carico di Lo Presti.
art. 192 cod. proc. pen.
Principio di libera valutazione della prova e delle regole di ponderazione; la Corte ha osservato che contestazioni sulla valutazione della prova non sono normalmente sindacabili in Cassazione salvo i limiti di legge.
art. 197-bis, comma 6 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della chiamata in correità e della necessità di riscontri; la Corte ha valutato che sussistessero elementi di riscontro idonei.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma relativa all'esame del coimputato; citata nel contesto dell'esigenza di valutare la rilevanza dell'audizione del Lo Presti.
art. 606 cod. proc. pen.
Disposizione che limita le censure deducibili in Cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che attaccano la valutazione del merito probatorio richiamando l'art. 192 c.p.p., richiamando i limiti posti dall'art. 606 lett. c) e b).
art. 576 cod. proc. pen.
Attribuisce alla parte civile il potere di impugnare la sentenza di proscioglimento per ottenere l'affermazione della responsabilità al fine delle restituzioni o del risarcimento: la Corte ha confermato la legittimità dell'impugnazione della parte civile e la possibilità che, in sede di impugnazione, si affermi responsabilità diversa rispetto al giudicato penale non impugnato dal PM.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello ribalta una sentenza di assoluzione, è richiesta una motivazione rafforzata che spieghi puntualmente perché la valutazione di secondo grado sia più persuasiva rispetto a quella di primo grado.
- Quando la decisione di appello si fonda su dichiarazioni rinnovate del medesimo teste/coimputato, la Corte può utilizzare le dichiarazioni rese in primo grado se sussiste sostanziale uniformità; è però necessaria motivazione sulla scelta di privilegiare una versione rispetto a un'altra quando vi siano difformità.
- Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis possono essere valutate come riscontro probatorio, ma non costituiscono una prova della verità assoluta; devono essere integrate e valutate nel contesto del compendio probatorio.
- La parte civile può impugnare una sentenza di assoluzione ai soli fini civili (art. 576): il giudice dell'impugnazione può riconoscere la responsabilità ai fini delle restituzioni o del risarcimento anche se il PM non ha impugnato la decisione penale, senza però poter modificare il giudicato penale formatosi per mancata impugnazione del P.M.
- In Cassazione sono fortemente limitate le possibilità di rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio: molte doglianze che attaccano l'apprezzamento delle prove sono inammissibili per i limiti dell'art. 606 c.p.p.; la censura deve essere formulata nei termini consentiti dalla legge.
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