Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01767/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello (conferma della condanna per il reato di cui all'art. 718 c.p.) con quattro motivi principali: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, che si era limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza confutare analiticamente le censure difensive (in particolare sulla mancanza dei requisiti strutturali del reato: aleatorietà del gioco e fine di lucro); 2) omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p. con richiamo agli artt. 546 c.p.p. e 131-bis); 3) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nonostante domanda difensiva e richiesta della Procura Generale, essendo il fatto commesso il 23/01/2019; 4) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza d'appello è priva di un esame analitico e specifico delle censure proposte e si limita a richiamare genericamente la motivazione di primo grado, con formule di stile insufficienti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul limite della motivazione "per relationem" e l'obbligo del giudice d'appello di confutare singolarmente le doglianze rilevanti. Inoltre la Corte ha osservato che la questione della prescrizione non era stata adeguatamente valutata tenuto conto della sospensione del decorso prevista dalla legge n. 103/2017; in considerazione di tali profili la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame. Non è stata confermata la condanna: la decisione di merito è stata annullata e la vicenda sarà riesaminata in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 718 c.p.

    Norma sostanziale contestata: riguarda la fattispecie di gioco o scommessa e gli elementi strutturali (ad es. aleatorietà, finalità di lucro) che la parte imputava inesistenti o non adeguatamente provati.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamato come parametro di vizio di motivazione e di applicazione erronea della legge penale nelle censure di cassazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse manchevole e manifestamente illogica ai sensi di queste lettere.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla pronuncia sulla non punibilità per tenuità: disciplina le decisioni su eccezioni e cause estintive o di non punibilità e le modalità di pronuncia in udienza.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la ricorrente chiedeva che fosse valutata e la Corte d'appello non ha motivato sull'eventuale applicazione.

  • artt. 157 e 178 c.p.

    Norme sul decorso e sugli effetti della prescrizione: la difesa aveva chiesto declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, richiesta non motivatamente respinta dall'appello.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Richiamate in relazione alla determinazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte deve esporre le ragioni che giustificano l'applicazione o il diniego delle attenuanti e la commisurazione della pena.

  • legge n. 103/2017 (sospensione del decorso della prescrizione)

    La Corte ha osservato che la questione della prescrizione andava valutata tenendo conto delle sospensioni normative previste da tale legge; l'omissione di questo esame ha influito sulla decisione di annullamento e rinvio.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Ricordati dalla Corte come riferimenti procedurali sul regime delle impugnazioni e sui limiti dell'intervento d'appello (in particolare sulla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi e sulla possibilità di motivazione per relationem).

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a un generico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado: deve esaminare e confutare specificamente le censure dell'appellante, spiegando le ragioni della conferma o della modifica della decisione di primo grado.
  • La motivazione d'appello deve contenere elementi argomentativi autonomi o integrativi rispetto alla sentenza di primo grado quando le censure sollevino questioni che, se accolte, avrebbero inciso sulla decisione di condanna; formule generiche o clausole di stile sono insufficienti e possono determinare l'annullamento con rinvio.
  • Se la difesa deduce l'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), il giudice d'appello deve affrontare espressamente la questione e motivare l'accoglimento o il rigetto della richiesta.
  • Quando è sollevata la questione di prescrizione, il giudice deve valutare il decorso dei termini tenendo conto di tutte le sospensioni e interruzioni previste dalla legge (es. legge n. 103/2017). L'omissione di tale valutazione può rendere la decisione viziata e determinare il rinvio.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p., valutare compiutamente le circostanze attenuanti e ogni elemento di personalità e di rieducazione; la mera invocazione della gravità astratta del reato non è sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio non congruamente motivato.
  • In caso di insufficiente motivazione in appello la Cassazione normalmente annulla con rinvio per un nuovo esame nel merito, non sostituendosi al giudice di merito, salvo profili che comportino decisione di diritto immediata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.