Cassazione Penale, Sentenza n. 01771/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria per il reato previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4/2019, perché nell'istanza per ottenere il reddito di cittadinanza del 18/06/2020 omise di comunicare di essere sottoposta a misura alternativa alla detenzione dal 15/02/2018, circostanza ostativa al beneficio. In cassazione la ricorrente aveva dedotto tre motivi, in particolare: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art.131-bis c.p. per mancata valutazione della causa di non punibilità (tenuità del fatto), con richiamo all'assenza di effettiva percezione del beneficio e all'esiguità del danno; (ii) richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella quantificazione della pena ai sensi dell'art.62-bis c.p.; (iii) contestazione dell'elemento oggettivo e dell'assenza del profitto del reato perché la richiedente si era rivolta a un CAF e non risultava effettiva erogazione. Il Pubblico Ministero, e successivamente il Procuratore Generale, hanno chiesto annullamento con rinvio in relazione alla valutazione dell'art.131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, confermando che il giudice di merito può negare le attenuanti sulla base di un profilo personologico negativo e che la motivazione sull'entità della pena era adeguata (pena di due anni, minimo edittale). Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso in relazione al diniego non adeguatamente motivato della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.: la motivazione della Corte territoriale è risultata apparentemente carente, in quanto non ha spiegato l'iter logico-giuridico con cui ha escluso la tenuità, non ha valutato compiutamente la questione dell'effettiva erogazione del beneficio e dell'entità del danno, e si è limitata ad affermazioni generiche riguardanti l'elemento oggettivo del reato. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione dell'art.131-bis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 2, D.L. n.4/2019
Norma che sanziona chi richiede il reddito di cittadinanza omettendo di indicare circostanze ostative; la Corte ha ritenuto che l'elemento oggettivo della condotta (la mancata comunicazione di un elemento ostativo) integri il reato contestato.
Causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Corte afferma che la sua applicazione richiede una valutazione complessa e motivata sulla modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno/pericolo. La mancanza di motivazione specifica sul punto da parte del giudice di merito legittima l'annullamento e il rinvio.
Circostanza attenuante generale: dopo la riforma citata, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; il giudice può legittimamente negarla sulla base di elementi negativi del profilo personale dell'imputato, purché motivi le ragioni rilevanti.
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) da considerare anche ai fini della valutazione della tenuità ex art.131-bis; richiamato come parametro di valutazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione apparente (carente di requisiti minimi di coerenza e completezza) integri vizio deducibile in cassazione.
art. 111, comma 6 Cost.
Principio costituzionale che richiede motivazione delle sentenze e delle ordinanze; richiamato per sottolineare il rilievo costituzionale dell'obbligo motivazionale.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.) richiede una motivazione specifica e articolata: il giudice deve valutare congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo; l'assenza di un esplicito esame di tali profili può portare all'annullamento con rinvio.
- La mera affermazione generica che "non ricorrono le condizioni" per l'art.131-bis, senza spiegare l'iter logico-giuridico e senza confrontarsi con le argomentazioni difensive (es. mancanza di erogazione del beneficio, esiguità del danno, comportamento mediato da un CAF), è insufficiente e vulnerabile in cassazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art.62-bis) non è automatico: il giudice può negarle sulla base del profilo personale e dei precedenti dell'imputato; tuttavia tale decisione deve mostrare di aver preso in considerazione gli elementi ritenuti decisivi, anche se non tutti quelli proposti dalle parti.
- Quando è contestata l'inesistenza del profitto o dell'effettiva erogazione (ad es. mancata percezione del reddito di cittadinanza), il giudice deve valutare e motivare esplicitamente tale circostanza perché incide sia sull'elemento oggettivo del reato sia sulla quantificazione del danno ai fini della tenuità.
- La Cassazione può limitare l'annullamento a questioni specifiche (decisione parziale) e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio sul punto carente, lasciando inalterati gli altri capi della sentenza quando risultino non viziati.
- In procedimenti che riguardano benefici pubblici, il richiamo alla salvaguardia dell'Erario costituisce elemento che il giudice di merito può considerare, ma non esime dall'obbligo di motivare compiutamente la valutazione dell'entità del danno e dell'effettiva erogazione.
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