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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01772/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce carenza di motivazione da parte della Corte d'appello in ordine alla richiesta di disapplicazione della recidiva. In appello aveva specificamente contestato l'applicazione della recidiva sostenendo di avere un'unica precedente condanna specifica in materia di stupefacenti (episodio del 05/10/2017, pena mesi 5 giorni 10) mentre le altre pregresse riguardano reati contro il patrimonio; perciò la recidiva non sarebbe dovuta essere applicata, anche alla luce delle dichiarazioni confessorie e delle ammissioni di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha constatato che la Corte d'appello non si è pronunciata (né ha fornito motivazioni esplicite o implicitamente desumibili) sulla specifica doglianza relativa alla recidiva. Per mancanza di motivazione, la sentenza impugnata è stata annullata, in parte qua, limitatamente alla declaratoria e agli effetti della recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova affinché rivaluti esclusivamente la questione concernente l'applicazione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    citato nella parte fattuale come norma del reato per cui il ricorrente è stato condannato

    La norma è stata richiamata per identificare il reato principale (illecita cessione di stupefacenti) a carico dell'imputato

  • Giurisprudenza - Sez.1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566

    richiamata nella motivazione in tema di dovere della corte di affrontare motivi specifici di gravame

    Richiama il principio che, se in appello è stato proposto un motivo specifico, la corte territoriale ha il dovere di pronunciarsi e motivare espressamente sul punto; l'omissione configura vizio di motivazione che legittima l'annullamento

Massime di principio

  • Quando l'imputato solleva in appello un motivo specifico (es. disapplicazione della recidiva), la corte d'appello è obbligata a pronunciarsi esplicitamente su quella questione; la mancata trattazione costituisce vizio di motivazione.
  • La disapplicazione della recidiva va valutata considerando la natura delle precedenti condanne: precedenti specifici (stessa tipologia di reato) e non specifici (diversa tipologia) hanno incidenza differente; è utile documentare con precisione le pregresse condanne e la loro pertinenza.
  • Ammissioni di responsabilità, dichiarazioni confessorie e altre circostanze personali possono essere argomentazioni rilevanti per chiedere la disapplicazione o la temperanza degli effetti della recidiva, ma devono essere inserite in un motivo chiaro e circostanziato in appello.
  • Se la Corte di cassazione accerta la carenza di motivazione solo su un punto, può annullare la sentenza 'in parte qua' e disporre rinvio limitato al nuovo esame di quella questione da parte della Corte territoriale.
  • Per evitare il vizio rilevato dalla Cassazione, il difensore deve formulare motivi di appello non generici, specificare la richiesta (es. disapplicazione della recidiva) e chiedere esplicitamente che la corte motivi il rigetto o l'accoglimento.

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