Cassazione Penale, Sentenza n. 01772/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce carenza di motivazione da parte della Corte d'appello in ordine alla richiesta di disapplicazione della recidiva. In appello aveva specificamente contestato l'applicazione della recidiva sostenendo di avere un'unica precedente condanna specifica in materia di stupefacenti (episodio del 05/10/2017, pena mesi 5 giorni 10) mentre le altre pregresse riguardano reati contro il patrimonio; perciò la recidiva non sarebbe dovuta essere applicata, anche alla luce delle dichiarazioni confessorie e delle ammissioni di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha constatato che la Corte d'appello non si è pronunciata (né ha fornito motivazioni esplicite o implicitamente desumibili) sulla specifica doglianza relativa alla recidiva. Per mancanza di motivazione, la sentenza impugnata è stata annullata, in parte qua, limitatamente alla declaratoria e agli effetti della recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova affinché rivaluti esclusivamente la questione concernente l'applicazione della recidiva.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
citato nella parte fattuale come norma del reato per cui il ricorrente è stato condannato
La norma è stata richiamata per identificare il reato principale (illecita cessione di stupefacenti) a carico dell'imputato
Giurisprudenza - Sez.1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566
richiamata nella motivazione in tema di dovere della corte di affrontare motivi specifici di gravame
Richiama il principio che, se in appello è stato proposto un motivo specifico, la corte territoriale ha il dovere di pronunciarsi e motivare espressamente sul punto; l'omissione configura vizio di motivazione che legittima l'annullamento
Massime di principio
- Quando l'imputato solleva in appello un motivo specifico (es. disapplicazione della recidiva), la corte d'appello è obbligata a pronunciarsi esplicitamente su quella questione; la mancata trattazione costituisce vizio di motivazione.
- La disapplicazione della recidiva va valutata considerando la natura delle precedenti condanne: precedenti specifici (stessa tipologia di reato) e non specifici (diversa tipologia) hanno incidenza differente; è utile documentare con precisione le pregresse condanne e la loro pertinenza.
- Ammissioni di responsabilità, dichiarazioni confessorie e altre circostanze personali possono essere argomentazioni rilevanti per chiedere la disapplicazione o la temperanza degli effetti della recidiva, ma devono essere inserite in un motivo chiaro e circostanziato in appello.
- Se la Corte di cassazione accerta la carenza di motivazione solo su un punto, può annullare la sentenza 'in parte qua' e disporre rinvio limitato al nuovo esame di quella questione da parte della Corte territoriale.
- Per evitare il vizio rilevato dalla Cassazione, il difensore deve formulare motivi di appello non generici, specificare la richiesta (es. disapplicazione della recidiva) e chiedere esplicitamente che la corte motivi il rigetto o l'accoglimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01766/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01767/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01769/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01771/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01774/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01776/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →