Cassazione Penale, Sentenza n. 01769/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.) per la modifica non comunicata del rito da camerale a orale, ha ritenuto l'eccezione tempestiva (art. 180 cod. proc. pen.) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di condanna confermata in appello sostenendo la nullità del procedimento perché la Corte d'appello, pur avendo fissato l'udienza come trattazione in camera di consiglio (con avviso che in assenza di esplicita richiesta il procedimento sarebbe stato camerale), ha invece tenuto l'udienza in forma di trattazione orale senza averne dato il necessario avviso all'imputato e al suo difensore. Nessuna parte aveva chiesto la trattazione orale e il difensore aveva depositato conclusioni scritte; tuttavia il verbale mostra la trattazione orale con la sola presenza del pubblico ministero, determinando la violazione del diritto di intervento dell'imputato.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. e art. 625 n.7 cod. pen.
Norme sostanziali relative al reato per cui era stato condannato l'imputato; richiamate come oggetto della precedente condanna confermata in sede di rinvio
art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
"quando il caso è di particolare complessità o richiede la trattazione di questioni che esigono la discussione orale, la Corte può disporre d'ufficio la trattazione in udienza; in tal caso ne dà avviso alle parti, a norma dell'articolo 601"
Consente alla Corte di disporre d'ufficio la trattazione orale solo se il caso lo richiede e impone l'obbligo di darne avviso alle parti secondo l'art. 601; qui è stato interpretato come vincolante l'obbligo di notificare l'avviso di trattazione orale alle parti per garantire il diritto di intervento
art. 601, comma 2, cod. proc. pen.
Regola le modalità di comunicazione alle parti delle determinazioni della Corte relative alla trattazione in udienza; la mancata comunicazione è stata ritenuta rilevante ai fini della nullità
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità a regime intermedio; la modifica del rito senza comunicazione è stata qualificata come nullità intermedia perché altera il diritto di intervento dell'imputato
art. 180 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per l'eccezione di nullità; la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione sollevata dal difensore con il ricorso per cassazione come primo atto utile
Massime di principio
- La modifica del rito dalla trattazione in camera di consiglio a quella orale richiede un avviso alle parti; la mancata comunicazione costituisce una nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c) perché lede il diritto di intervento dell'imputato.
- Se nessuna parte richiede la trattazione orale e depositano conclusioni scritte, la Corte non può procedere informalmente ad udienza orale senza darne avviso agli interessati; la presenza del solo pubblico ministero non supplisce alla mancanza dell'imputato e del difensore.
- Le nullità a regime intermedio possono essere eccepite con il primo atto utile (art. 180) e, se fondate, possono comportare l'annullamento senza rinvio quando la violazione rende inesistente la normale partecipazione difensiva al giudizio.
- La Corte può disporre d'ufficio la trattazione orale nei casi complessi (art. 599), ma deve comunque rispettare le formalità di comunicazione dettate dall'art. 601; in difetto, la decisione è vulnerabile e può essere annullata.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe tempestivamente eccepire la mancata comunicazione e, ove necessario, richiedere la rimessione degli atti o l'annullamento; il giudice d'appello che intende cambiare il rito deve adottare un provvedimento esplicito e notificare le parti.
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