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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2824/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d’appello che aveva confermato la nullità dell’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario connesso a opere su area demaniale marittima. La ricorrente contestava che la Corte d’appello avesse ritenuto l’ipoteca invalida per più ragioni: (i) perché l’art. 41 cod. nav. autorizzerebbe l’ipoteca sulle opere realizzate (proprietà superficiaria) e non sul diritto di superficie sull’area demaniale; (ii) perché l’atto d’assenso del 19/2/2007 eccedeva i limiti dell’autorizzazione comunale e della concessione; (iii) perché l’ipoteca non sarebbe stata limitata ai debiti del concessionario; (iv) perché l’autorizzazione dell’autorità concedente sarebbe dovuta precedere l’atto di assenso, non soltanto l’iscrizione ipotecaria. Parallelamente il Fallimento proponeva questioni incidentali sulle spese e sul valore della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Imperia (ad altro magistrato), disponendo che il giudizio di opposizione all’esecuzione sia rinnovato con il contraddittorio completo, cioè con la chiamata in causa della debitrice diretta Acquamare s.r.l. (litisconsorte necessario). La decisione di merito sulle questioni sostanziali (validità dell’ipoteca, effetti dell’art. 41 cod. nav., ecc.) è rimessa al giudice di rinvio: nessuno dei motivi principali o incidentali è stato esaminato nel merito a causa dell’originaria carenza di contraddittorio. La Corte ha anche disposto che il giudice del rinvio provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. nav.

    richiede la previa autorizzazione dell'Autorità concedente

    la norma è stata interpretata dalla Corte territoriale (anche se tale questione non è stata esaminata in modo definitivo dalla Cassazione) come disposizione che consente l'ipoteca sulle opere costruite sul demanio solo previa autorizzazione; la Corte d'appello ha ritenuto che l'ipoteca dovesse riguardare le opere (proprietà superficiaria) e non il diritto di superficie sull'area demaniale

  • art. 1 cod. nav.

    richiamato nei motivi di impugnazione assieme all'art. 41 per ragioni interpretative relative alla disciplina del demanio marittimo e delle concessioni

  • artt. 602 e ss. cod. proc. civ.

    disciplina dell'espropriazione contro il terzo; richiamata per definire il procedimento di pignoramento sui beni ipotecati appartenenti a terzi

  • art. 615 e 617 cod. proc. civ.

    norme richiamate in relazione all'opposizione all'esecuzione proposta dalla Curatela del fallimento

  • art. 383 cod. proc. civ., terzo comma

    base normativa per la cassazione con rinvio per vizio di composizione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto necessario il rinvio al primo giudice affinché si svolga il processo con tutti i litisconsorti necessari

  • art. 360 cod. proc. civ.

    richiamato nei motivi di ricorso per i vizi di diritto denunciati (violazione e falsa applicazione di norme)

  • art. 91, 17, 96 cod. proc. civ. e d.m. n.55/2014

    norme procedurali citate nei ricorsi incidentali in tema di spese, valore della causa e contenuto delle decisioni sulle spese

  • art. 2808, 2810 n.3, 2816 e artt. del c.c. 952, 1362, 1363, 1366

    richiamate nei motivi relativi alla disciplina delle garanzie reali e all'interpretazione degli atti negoziali e della capacità di costituire ipoteca

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione promosse contro il pignorante per beni di terzi, il debitore diretto (il soggetto obbligato) è litisconsorte necessario: va chiamato in giudizio altrimenti il processo presenta vizio insanabile e il giudice di legittimità disporrà la cassazione con rinvio.
  • L'ipoteca connessa a concessioni su aree demaniali marittime va valutata alla luce del combinato disposto della concessione e dell'art. 41 cod. nav.: occorre verificare se l'ipoteca riguarda le opere realizzate (proprietà superficiaria) e se è stata rilasciata la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente nei termini e nei limiti stabiliti.
  • Prima di procedere all'iscrizione e all'utilizzo esecutivo di un'ipoteca relativa a opere su demanio, è fondamentale accertare la regolarità formale dell'atto di assenso e dell'autorizzazione comunale (contenuto e data), perché carenze o eccedenze rispetto all'autorizzazione possono essere fonte di nullità o inefficacia.
  • La circostanza che i lavori siano eseguiti da un soggetto diverso dal concessionario può incidere sul regime di garanzia previsto dalla concessione; è necessario verificare la previsione contrattuale della concessione e la coincidenza tra soggetto obbligato ad edificare e concessionario.
  • Se si agisce in fase esecutiva su garanzie connesse a concessioni demaniali, è prudente, prima di promuovere l'esecuzione o la stessa iscrizione, ottenere un accertamento preventivo della completezza del contraddittorio e della sussistenza delle necessarie autorizzazioni amministrative.

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