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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29838/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Due comproprietari di un'unità immobiliare condominiale avevano impugnato una delibera assembleare che, dopo aver revocato una precedente delibera autorizzativa del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, li aveva ritenuti tenuti a contribuire alle spese di consumo del gas in proporzione alla quota millesimale, a decorrere da un determinato esercizio. In primo grado la domanda era stata respinta, valorizzando il regolamento condominiale di natura contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà dell'uso del termosifone e del relativo onere di spesa per tutti i condomini. In appello la decisione era stata parzialmente riformata: la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza sul distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato, aveva ritenuto legittimo il distacco perché non risultava pregiudicato il funzionamento dell'impianto, ma aveva comunque affermato l'obbligo dei distaccati di concorrere alle spese di conservazione e, in parte, ai consumi involontari, sulla base di CTU e dei parametri tecnici UNI 10200:2015. Con il primo motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., i ricorrenti lamentavano l'omesso esame del fatto che il distacco era stato realizzato con la resezione delle tubature a livello del pavimento e la sostituzione con tubature sottostanti, circostanza che, a loro dire, avrebbe escluso ogni apporto di calore o comunque reso irrisorio lo scambio termico, così da rendere erronea l'applicazione del concetto di consumo involontario. Con il secondo motivo, sempre ex art. 360, n. 5, c.p.c., censuravano l'omessa valutazione completa delle conclusioni della CTU, nella parte in cui essa prospettava la futura rideterminazione della loro quota di contribuzione in relazione alle nuove tabelle millesimali, chiedendo una riforma parziale della sentenza con inserimento di tale indicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente, non essendo stata adeguatamente localizzata e prodotta la relazione di CTU, e perché la censura, sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze tecniche. La Corte ha inoltre osservato che il concetto di consumo involontario, come elaborato dal consulente sulla base della normativa tecnica UNI richiamata, prescinde dalla contiguità fisica dell'appartamento alle tubazioni residue dell'impianto. Ha rigettato anche il secondo motivo, ritenendo che la futura modifica delle tabelle millesimali fosse un effetto automatico e non un fatto decisivo omesso dal giudice di merito, oltre a essere estranea al thema decidendum del giudizio di impugnazione della delibera. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo; non consente di sindacare la mera valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo quanto alla trattazione camerale e alla memoria depositata, senza incidenza sulla decisione di merito.

  • d.lgs. n. 102/2014

    Richiamato in relazione ai parametri tecnici per il calcolo dei consumi involontari negli impianti termici centralizzati.

  • UNI 10200:2015

    Assunta quale criterio tecnico per la determinazione della quota di consumi involontari nel caso di distacco dall'impianto di riscaldamento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio.
  • Chi fonda il motivo di ricorso sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio deve rispettare l'onere di specificarne la reperibilità nel fascicolo, secondo il principio di autosufficienza, non potendo demandare alla Corte attività di ricerca del documento.
  • Nel caso di distacco di un condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato, il giudice può fare applicazione dei criteri tecnici di calcolo dei consumi involontari e, se il distacco non pregiudica l'impianto, può permanere l'obbligo di contribuire alle spese di conservazione e alle quote di consumo involontario.
  • La futura revisione delle tabelle millesimali o delle quote di contribuzione, se conseguenza automatica di accertamenti tecnici, non costituisce di per sé un fatto decisivo omesso, se non incide sul thema decidendum devoluto con l'impugnazione della delibera.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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