Cassazione Civile, Ordinanza n. 17739/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasceva dalla richiesta di una parte familiare di far dichiarare la nullità, o in subordine l’annullamento per violenza morale, di una procura a vendere relativa a un terreno sito nel Comune di Bosaro, nonché di ottenere il risarcimento del danno derivato dall’alienazione del bene. In primo grado il convenuto aveva eccepito anche il difetto di legittimazione passiva e aveva proposto domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.; dopo il suo decesso il processo era proseguito contro la moglie ed erede. Il Tribunale aveva rigettato le domande attoree e condannato l’attrice per lite temeraria. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva annullato solo la condanna ex art. 96 c.p.c. e confermato il rigetto nel merito, ritenendo che la sottoscrizione del preliminare e della procura fosse dipesa non da minacce dei familiari ma dall’esigenza di evitare una imminente vendita coattiva del bene. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1434 e 1435 c.c. e omesso esame di fatti e documenti decisivi, sostenendo che la minaccia consistesse nel rifiuto della controparte di aderire alla vendita a soggetti diversi da quelli prescelti e che la Corte avesse trascurato deposizioni e lettera del 19.04.1997; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte avesse mal valutato l’origine del debito che aveva portato al pignoramento e le promesse di ripartizione del terreno residuo, con conseguente travisamento delle prove e erronea esclusione della violenza morale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente evocando violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, si risolvessero in realtà in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e di revisione del giudizio di merito. Ha inoltre affermato che la sentenza impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui la minaccia di far valere un diritto integra violenza morale solo se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, abnorme e diverso da quello conseguibile con l’esercizio del diritto, mentre nella specie il giudice di merito aveva escluso tale requisito con motivazione congrua. La Corte ha poi condannato la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 3.500 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato se dovuto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva della resistente.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte ribadisce però che la censura in concreto attiene alla ricostruzione dei fatti, non alla corretta interpretazione della disposizione.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non ravvisa una specifica affermazione di diritto in contrasto con la norma.
La minaccia di far valere un diritto assume rilievo di violenza morale solo se è strumentale a ottenere un vantaggio ingiusto, abnorme e diverso da quello consentito dall’ordinamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma invocata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato; il motivo non può tradursi in richiesta di rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’onere di specificità impone di indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata.
Non è violato quando il giudice si limiti a valutare le prove offerte dalle parti attribuendo ad alcune maggiore forza persuasiva rispetto ad altre.
La diversa ponderazione delle prove da parte del giudice di merito rientra nella sua attività valutativa ed è insindacabile se sorretta da motivazione congrua.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è applicabile la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Se la decisione segue la proposta del consigliere delegato, opera il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La minaccia di far valere un diritto può integrare violenza morale solo se è finalizzata a ottenere un vantaggio ingiusto, cioè un risultato abnorme, diverso da quello normalmente conseguibile con l’esercizio del diritto e iniquo rispetto all’assetto di interessi tutelato dall’ordinamento.
- In sede di legittimità la censura per violazione di legge è inammissibile se non individua puntualmente la regula iuris enunciata nella sentenza impugnata e il concreto contrasto con la norma invocata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non i singoli elementi istruttori o la diversa lettura delle prove; se il fatto è stato comunque preso in considerazione, la doglianza è inammissibile.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se l’errore investe la ricognizione oggettiva del contenuto della prova e non la sua valutazione; quando la censura mira a una nuova ricostruzione del fatto, essa è inammissibile in cassazione.
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