Cassazione Penale, Sentenza n. 30663/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del 25/10/2022 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per concorso in tentativo di estorsione pluriaggravata, con contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. Il ricorrente deduce vizio di motivazione: sostiene che il provvedimento si limita a ripetere le argomentazioni del G.I.P. senza vaglio critico e che le frasi del coindagato non soddisfano i requisiti per configurare la modalità mafiosa, per la scarsa efficacia intimidatoria. Fa altresì rilevare la sua condizione di soggetto incensurato come elemento favorevole.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria nel ritenere sussistente l'aggravante della modalità mafiosa, richiamando l'atteggiamento e le frasi evocative della matrice mafiosa e la percezione della vittima. I motivi proposti si risolvono in contestazioni di merito e valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dispone il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ordinato l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; dalla pronuncia non deriva la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (comma 1, aggravante della modalità mafiosa)
La Corte ha ritenuto che le frasi e l'atteggiamento evocativi della matrice mafiosa siano idonei a integrare l'aggravante per modalita mafiosa, soprattutto se percepiti come riconducibili a gruppi mafiosi dalla vittima
Richiamata nelle argomentazioni sulla presunzione relativa alle esigenze cautelari: l'impugnazione non ha prodotto censure idonee a superare le presunzioni previste dalla norma
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Dispositivo che impone l'invio, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla pronuncia non deriva la remissione in libertà
Massime di principio
- La qualificazione della modalità mafiosa può fondarsi anche su frasi e atteggiamenti che, pur non dichiarando esplicitamente appartenenza mafiosa, evocano il vincolo e la capacità di condizionamento e siano percepiti come tali dalla vittima
- In sede di Cassazione contro misure cautelari personali la valutazione di merito sui fatti è limitata: sono ammissibili censure solo se riguardano violazioni di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa ricostruzione dei fatti
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare è necessario formulare censure specifiche e circostanziate sulle esigenze cautelari e sulle presunzioni applicate, non generiche affermazioni di erroneità
- La condizione di incensuratezza dell'imputato non è di per sé sufficiente a escludere la custodia cautelare se esistono elementi che indicano pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione del reato o forte pressione intimidatoria sulla vittima
- Quando si contesta l'aggravante mafiosa è utile documentare la scarsa efficacia intimidatoria (es. deposizioni, elementi che dimostrino l'assenza di timore nella vittima) e mancanza di riferimenti oggettivi a strutture criminali per contrastare la valutazione del giudice di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →