Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un’erede per ottenere l’accertamento dell’arricchimento senza causa della convenuta, asseritamente derivante dall’incasso di assegni emessi dalla madre della ricorrente, poi deceduta. La convenuta si costituiva sostenendo che le somme incassate le erano state dovute in forza di un rapporto obbligatorio con la defunta e chiamava in manleva un avvocato, affermando che questi le aveva ceduto somme percepite quale corrispettivo di prestazioni professionali rese alla medesima defunta. Il tribunale e poi la corte d’appello rigettavano la domanda, ritenendo esperibile non già l’azione di arricchimento, ma quella tipica di ripetizione dell’indebito, sicché mancava la residualità richiesta dall’art. 2042 c.c. In cassazione la ricorrente deduceva violazione dell’art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia, sostenendo che, essendo pacifici i fatti, il giudice avrebbe dovuto riqualificare la domanda proposta ex art. 2041 c.c. come azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato la non pacificità dei fatti e, soprattutto, aveva valorizzato l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti e di un esborso patrimoniale avvenuto a saldo di posizioni legali, con conseguente astratta esperibilità dell’azione tipica di ripetizione dell’indebito oggettivo o soggettivo. In tale quadro, l’azione generale di arricchimento era preclusa per difetto del requisito di sussidiarietà previsto dall’art. 2042 c.c. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33954/2023 sulla proponibilità dell’azione di arricchimento solo quando l’altra azione difetti ab origine del titolo giustificativo, mentre resta esclusa se il diverso rimedio sia praticabile ma non sia stato utilmente esperito. La Corte ha inoltre precisato che il riferimento della sentenza di merito a un rapporto "ancorché nullo" era ultroneo e sovrabbondante, emendando la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ma senza incidere sul dispositivo di rigetto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
azione generale di arricchimento invocata dalla ricorrente; nel caso concreto è stata ritenuta inammissibile per difetto di sussidiarietà
l’azione di arricchimento è residuale e non è esperibile quando sia proponibile l’azione tipica di ripetizione dell’indebito
disciplinano la ripetizione dell’indebito, rimedio ritenuto astrattamente esperibile nel caso di pagamento effettuato in presenza di un rapporto obbligatorio
richiamato dalla ricorrente per invocare il principio iura novit curia
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
utilizzato dalla Corte per emendare la motivazione della sentenza impugnata da un riferimento ritenuto ultroneo
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato implicitamente nel riferimento ai principi sulle conseguenze della mancata prova del danno, secondo il precedente delle Sezioni Unite
menzionato solo nel richiamo dottrinale/argomentativo alle Sezioni Unite sulla clausola di sussidiarietà, ma non costituisce la base decisoria del caso
Massime di principio
- L’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è esperibile solo in via sussidiaria: se il danneggiato può utilizzare un’azione tipica di natura restitutoria o contrattuale, la domanda di arricchimento è preclusa.
- La verifica della sussidiarietà va compiuta in concreto, guardando alla possibilità di esperire un rimedio tipico; non è sufficiente invocare in astratto l’assenza di un titolo se dai fatti emerge una diversa azione azionabile.
- Quando il rapporto sottostante e il pagamento sono riconducibili a un rapporto obbligatorio, il rimedio corretto è la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e non l’azione di arricchimento senza causa.
- Il principio iura novit curia non consente di sostituire la domanda proposta con un’azione diversa se ciò comporta il superamento dei limiti sostanziali posti dalla disciplina di sussidiarietà dell’azione esercitata.
- Un riferimento incidentale del giudice di merito a un rapporto nullo o ad altra qualificazione non decisiva non incide sull’esito quando la ratio decidendi sia comunque fondata sull’esistenza di un rimedio tipico alternativo e sulla conseguente preclusione dell’azione residuale.
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