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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08904/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società, dopo aver presentato una domanda di concordato preventivo 'in bianco' e poi una domanda di concordato con cessione dei beni, si era vista dichiarare inammissibile la proposta dal Tribunale di Pesaro, quindi dichiarare il fallimento. Aveva altresì proposto analoga domanda davanti al Tribunale di Urbino, che l'aveva a sua volta dichiarata inammissibile. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 162, comma 2, l.fall., sostenendo che la richiesta di fallimento del P.M. non potesse essere ricondotta a tale norma perché il P.M. non avrebbe avuto contezza della domanda di concordato e, comunque, si sarebbe limitato a rimettersi a giustizia; 2) violazione dell'art. 162, comma 2, e dell'art. 7 l.fall., assumendo l'inammissibilità della richiesta del P.M. per difetto dei presupposti di legittimazione ex art. 7 l.fall.; 3) violazione dell'art. 9 l.fall., sostenendo che la competenza per la domanda di concordato spettasse in via esclusiva al Tribunale di Urbino, per il trasferimento della sede sociale, e che non vi fosse continenza tra il procedimento prefallimentare e quello concordatario; 4) violazione dell'art. 162 l.fall., per non essere stati previamente indicati alla debitrice i profili di criticità della proposta e non essere state richieste integrazioni; 5) omesso esame di rilievi critici decisivi del reclamo, in particolare sulla valutazione dei crediti, dei costi di procedura, della formazione delle classi e della convenienza del concordato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che la richiesta di fallimento del P.M. era legittima sia come sollecitazione ex art. 162, comma 2, sia, comunque, ex art. 7, n. 2, l.fall. a seguito della segnalazione del giudice; ha ribadito la regola della continenza tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato quando pendano davanti ad uffici diversi; ha affermato che il tribunale non è tenuto a contestare preventivamente le ragioni di inammissibilità né a sollecitare integrazioni; e ha escluso il vizio di omesso esame, rilevando anche la non decisività di parte delle censure e la manifesta irrealizzabilità della causa concreta del piano.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il fallimento e il P.M. erano rimasti intimati.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    richiamato come base della richiesta del P.M. di dichiarazione di fallimento

  • art. 7 l.fall.

    la Corte ribadisce che la segnalazione del giudice ex n. 2 e la successiva richiesta del P.M. sono legittime; la legittimazione ex art. 7 non è esclusa da quella dell'art. 162, comma 2

  • art. 9 l.fall.

    la competenza territoriale va coordinata con la regola della continenza; il trasferimento di sede rileva nei limiti temporali previsti dalla norma

  • art. 15 l.fall.

    udienza prefallimentare nel corso della quale il P.M. ha insistito per il fallimento

  • art. 16 l.fall.

    richiamato nel contesto della procedura fallimentare, senza specifica ratio autonoma nel decisum

  • art. 18 l.fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ricorda che è devolutivo ma circoscritto alle questioni dedotte

  • art. 161 l.fall.

    domanda di concordato preventivo, anche in bianco; il debitore deve corredarla della documentazione prescritta

  • art. 162 l.fall.

    il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta e sentire il debitore; non è necessaria una preventiva contestazione analitica delle criticità né un obbligo di integrare il piano

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    applicabile per il rapporto di continenza tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato pendenti davanti a diversi uffici giudiziari

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto alla riproduzione degli atti e dei motivi rilevanti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    domanda di concordato 'in bianco' richiamata come antecedente della successiva inammissibilità

  • art. 161, comma 1, l.fall.

    domanda di concordato con cessione dei beni richiamata per la questione di competenza

  • art. 160, comma 1, l.fall.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della domanda di concordato preventivo

  • art. 162, comma 1, l.fall.

    richiamato nel contesto del termine per integrazioni al piano e documenti

  • art. 2048 c.c.

    citato solo nella tassonomia? no, non presente nel testo; escluso

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo; non incluso

Massime di principio

  • Quando la domanda di concordato preventivo è dichiarata inammissibile, il tribunale può segnalare l'insolvenza al pubblico ministero, e questi può richiedere il fallimento sulla base di tale notitia decoctionis anche se la segnalazione proviene dal procedimento civile.
  • La legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento ex art. 7 l.fall. non è esclusa dal fatto che egli partecipi anche alla fase ex art. 162, comma 2, l.fall.; le due basi legittimanti possono concorrere.
  • Se sono pendenti, davanti a uffici giudiziari diversi, un procedimento prefallimentare e una domanda di concordato preventivo, opera il rapporto di continenza per specularità e trova applicazione l'art. 39, comma 2, c.p.c.; il debitore deve attivarsi per far confluire le cause davanti al giudice investito della prima iniziativa.
  • Nel giudizio di ammissione al concordato, il tribunale non ha l'obbligo di anticipare analiticamente tutte le ragioni di inammissibilità né di formulare necessariamente richieste di integrazione: tali attività rientrano nella sua discrezionalità.
  • Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo, ma resta circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte; in cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione del contenuto degli atti rilevanti.
  • La valutazione della fattibilità giuridica del concordato comprende la verifica della concreta realizzabilità della causa del piano e della sua capacità di soddisfare i creditori in tempi ragionevoli; la manifesta inattitudine del piano legittima la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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