Cassazione Penale, Sentenza n. 17462/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, co. 1-ter, c.p.p., e per tardiva integrazione effettuata oltre il termine per proporre impugnazione. La difesa ha dedotto che la dichiarazione/elezione di domicilio era già presente nel fascicolo (verbale di notificazione/identificazione redatto dalla P.G. del 22/02/2022) e che la norma non richiede materialmente un nuovo deposito contestuale ma può essere soddisfatta con l'indicazione o deposito entro il termine dell'impugnazione. In subordine è stata sollevata questione di incostituzionalità della norma rispetto agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., per la presunta irragionevolezza e asimmetria rispetto alla pubblica accusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina antecedente all'abrogazione da parte della legge n. 114/2024 (la norma si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024) e richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13808/2024, De Felice) secondo cui l'onere previsto dall'art. 581, co. 1-ter, c.p.p. è soddisfatto se l'impugnazione contiene un richiamo espresso, specifico e inequivoco alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire immediata individuazione per la notificazione. Nel caso di specie l'appello depositato il 31/10/2023 non conteneva indicazioni sul documento precedente né sulla sua collocazione; l'integrazione successiva è stata considerata tardiva. La questione di incostituzionalità è stata giudicata manifestamente infondata, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
reato contestato al ricorrente (illecita attività relativa a sostanze stupefacenti)
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
prevedeva, a pena di inammissibilità, l'allegazione o il richiamo della dichiarazione/elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio; interpretata come soddisfatta da un richiamo espresso, specifico e inequivoco alla dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo
legge n. 114/2024 (abrogazione art. 581, co. 1-ter)
ha abrogato la disposizione; il giudice ha comunque disposto che la disciplina antecedente si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024
Costituzione
artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
norme costituzionali invocate nella questione di legittimità; la Corte ha ritenuto la contestazione infondata, giudicando la disciplina non manifestamente irragionevole
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
richiamata dalla giurisprudenza come parametro per valutare se oneri procedurali ledano l'accesso al giudizio di impugnazione; la Corte ha evitato un'interpretazione che comprometta l'accesso stesso, ma richiede un richiamo chiaro dell'atto
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025 (De Felice)
stabilisce che è sufficiente un richiamo espresso e specifico all'elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo per adempiere all'onere previsto dall'art. 581, co. 1-ter
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 (Ben Khalifa)
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023
precedente che ha ritenuto non manifestamente irragionevole la previsione normativa e ha respinto simili questioni di incostituzionalità
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 (Terrasi)
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024 (Terrasi)
ulteriore precedente confermativo della compatibilità della norma con il diritto di difesa e con le garanzie di impugnazione
Massime di principio
- Quando si basa l'impugnazione su una dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo, l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso, specifico e inequivoco a tale atto e alla sua collocazione per soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, co. 1-ter (nella disciplina antecedente all'abrogazione).
- La mera esistenza nel fascicolo di un verbale o di una dichiarazione non sostituisce la necessità di indicarla chiaramente nell'atto di impugnazione: l'omissione può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'integrazione della documentazione (es. nuova elezione/dichiarazione di domicilio) effettuata dopo il termine per proporre impugnazione rischia di essere considerata tardiva e insufficiente a sanare l'inadempimento iniziale.
- Verificare sempre quale disciplina temporale si applica: la legge che abroga una norma non opera retroattivamente rispetto alle impugnazioni presentate entro la data di efficacia stabilita dalla giurisprudenza (nel caso, fino al 24/08/2024).
- Le censure di incostituzionalità su disposizioni procedurali di inammissibilità incontrano una soglia alta: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ragionevoli limiti che garantiscono certezza e rapidità procedimentale e ha respinto contestazioni analoghe.
- Prassi difensiva consigliata: allegare la dichiarazione/elezione di domicilio già in sede di primo deposito dell'impugnazione o, se ciò non è possibile, indicare puntualmente il documento e la sua ubicazione nel fascicolo; considerare, se necessario, richieste preventive di chiarimento o misure cautelari per preservare il diritto di impugnazione.
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