Cassazione Civile, Ordinanza n. 18227/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società per ottenere l'accertamento negativo dell'infondatezza di una pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. avanzata nei suoi confronti nell'ambito di un rapporto di factoring. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, su impugnazione della controparte, ha invece dichiarato la nullità/inesistenza della notificazione della citazione introduttiva, ritenendo che l'atto fosse stato notificato presso una vecchia sede legale e a soggetto diverso dal destinatario. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, sostenendo che la notifica era valida perché eseguita nel luogo già sede legale della convenuta, indicato anche nel contratto, e consegnata a persona che era incaricata della ricezione per la società che deteneva l'intero capitale della destinataria; ha richiamato il principio secondo cui la notifica a persona giuridica eseguita presso una sede legale trasferita altrove può essere valida se vi è collegamento fattuale con una sede operativa e il consegnatario dichiara di essere incaricato della ricezione. La resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato nulla la memoria della controricorrente perché sostanzialmente identica al controricorso e quindi priva della funzione di illustrare e approfondire gli atti introduttivi. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo: la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque dubbia quanto ad ammissibilità perché riferita a un vizio non più contemplato nella formulazione attuale; inoltre la documentazione prodotta dalla stessa ricorrente mostrava che la cartolina di ricevimento recava il timbro di una società diversa dalla destinataria, e la consegna risultava fatta al portiere dello stabile. Ne conseguiva l'applicabilità dell'art. 139, comma 4, c.p.c., con invio della raccomandata informativa, ma non dei presupposti del principio invocato sulla notificazione presso una sede operativa o a persona incaricata della ricezione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come base della pretesa restitutoria oggetto del giudizio di merito, ma non viene affrontato nel merito dalla Corte di cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo fondato su insufficiente e contraddittoria motivazione è considerato dubbio quanto all'ammissibilità, perché la formulazione attuale non contempla più quel vizio nei termini prospettati
viene richiamato per il principio della notificazione a persona giuridica presso una sede che possa ancora essere considerata operativa, quando il consegnatario sia persona incaricata della ricezione
la consegna al portiere impone l'invio della raccomandata informativa al destinatario; nel caso concreto la documentazione attestava proprio tale ipotesi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
è richiamato come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La notificazione di un atto a una persona giuridica può dirsi valida presso una sede già legale ma trasferita altrove solo se il luogo di consegna, per il concreto collegamento con l'attività dell'ente, è ancora riconducibile a una sede operativa e il consegnatario risulti incaricato della ricezione degli atti per l'ente destinatario.
- Se la consegna avviene al portiere dello stabile, non può parlarsi di consegna a persona incaricata della ricezione ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.; in tal caso opera la disciplina del comma 4, con necessità dell'avviso postale al destinatario.
- Il vizio di motivazione denunciato come "insufficiente e contraddittoria" non è più deducibile nei termini del previgente art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura deve confrontarsi con il vigente paradigma del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- La validità della notificazione non può essere affermata sulla sola base del fatto che il luogo di consegna fosse indicato nel contratto o che il destinatario fosse controllato da altra società, occorrendo pur sempre la prova del collegamento fattuale con la destinataria e della qualifica del consegnatario.
- La memoria depositata in cassazione deve avere funzione illustrativa e di approfondimento rispetto a ricorso e controricorso; se si risolve nella mera riproduzione del controricorso, può essere dichiarata nulla.
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