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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24371/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società cessionaria di credito ha chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario derivante da un finanziamento originariamente erogato da una banca e poi ceduto. La domanda è stata respinta dal giudice delegato prima perché il credito risultava contestato e oggetto di giudizio, e inoltre il contratto non appariva sottoscritto dalla banca in modo riconoscibile o imputabile; l’opposizione allo stato passivo è stata poi respinta dal Tribunale, che ha ritenuto che tra le parti fosse intervenuta una transazione avente ad oggetto anche il rapporto di finanziamento, con conseguente esclusione di ulteriori pretese. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1236 e 1965 c.c., sostenendo che l’atto transattivo non conteneva alcuna remissione del debito; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c. e art. 12 disp. prel.) e un vizio motivazionale, assumendo che la transazione riguardasse solo contestazioni su due conti correnti e non il finanziamento posto a fondamento dell’insinuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura era solo apparente come violazione di legge, ma in realtà investiva l’interpretazione dell’atto transattivo compiuta dal giudice di merito, senza spiegare in concreto dove e come fossero state violate le norme sulla remissione del debito e sulla transazione; ha inoltre osservato che l’art. 1236 c.c. era inconferente perché il tema riguardava una transazione e non una remissione unilaterale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è questione di fatto riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentito contrapporre una diversa interpretazione ritenuta più persuasiva; la censura non si confrontava adeguatamente con i dati testuali richiamati dal Tribunale, che nelle premesse dell’atto transattivo menzionavano espressamente la contestazione sui conti correnti e sul finanziamento e prevedevano che ogni questione, insorta o insorgenda, dovesse intendersi risolta con la transazione. È stato anche escluso il vizio motivazionale, essendo la decisione sorretta da un riferimento testuale sufficiente secondo i limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Non essendovi difese dell’intimato, non sono state regolate le spese; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1236 c.c.

    Dichiarazione di remissione del debito

    Non pertinente quando la controversia riguarda un atto transattivo e non una remissione unilaterale del debito.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che il motivo non spiega in concreto la violazione della disciplina della transazione.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali sono richiamati, ma la loro violazione non è dimostrata perché la censura si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione del testo.

  • art. 1363 c.c.

    La censura non si confronta con l’interpretazione complessiva del testo contrattuale adottata dal giudice di merito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni di interpretazione, ma non specificamente violato in modo intelligibile.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato tra i canoni di interpretazione, ma non specificamente violato in modo intelligibile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato come criterio interpretativo, ma la censura resta inammissibile perché non si confronta con i dati testuali dell’atto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La Corte verifica che la dedotta violazione di legge sia in realtà una critica di merito all’interpretazione del contratto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è escluso perché la decisione impugnata richiama espressamente i dati testuali rilevanti dell’atto transattivo; la censura non rientra nei limiti stringenti del nuovo vizio omesso esame.

  • art. 132 c.p.c.

    Il richiamo al vizio motivazionale in relazione all’art. 132 c.p.c. non supera i limiti del controllo di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale è inammissibile se si risolve, in concreto, nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • Per censurare utilmente l’interpretazione di un atto negoziale in cassazione, occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio dell’interpretazione giudiziale ciò sia avvenuto, confrontandosi con il testo dell’atto valorizzato nella decisione impugnata.
  • L’interpretazione del contratto è questione di fatto riservata al giudice di merito; il controllo di legittimità non consente di sostituire alla lettura accolta dal giudice una diversa lettura ritenuta più convincente.
  • La denuncia di vizio motivazionale non è ammissibile quando la decisione di merito dia conto, sia pure sinteticamente, dei dati testuali decisivi su cui si fonda la qualificazione dell’atto negoziale, nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite.
  • La remissione del debito e la transazione sono istituti diversi: il richiamo alla disciplina della remissione non è pertinente quando il rapporto controverso è stato disciplinato da un accordo transattivo fondato su reciproche concessioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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