Cassazione Civile, Ordinanza n. 11613/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società aveva stipulato con un'altra un preliminare di compravendita di un lotto industriale con capannone in costruzione, prevedendo anche la regolarizzazione di una canaletta demaniale dismessa e la cancellazione di un'ipoteca volontaria. La promissaria acquirente aveva inizialmente chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., poi aveva domandato la risoluzione del preliminare e il risarcimento dei danni, deducendo il grave inadempimento della promittente venditrice per mancata acquisizione delle canalette e per la sopravvenuta iscrizione di un pignoramento sull'immobile. I giudici di merito avevano accolto la risoluzione e condannato la promittente venditrice al risarcimento. In cassazione la società venditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1453 c.c., 183, 184 e 345 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la domanda di risoluzione sarebbe stata proposta inammissibilmente introducendo un fatto nuovo, cioè il pignoramento; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando la valutazione del comportamento delle parti e attribuendo alla controparte la responsabilità del mancato rogito; 3) ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame, insistendo sull'assenza di proprio inadempimento e sulla pretesa responsabilità della promissaria acquirente per il mancato perfezionamento del definitivo e per la perdita economica subita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la risoluzione era stata pronunciata per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisire le canalette demaniali, già allegato sin dall'inizio, mentre il pignoramento era stato valorizzato solo come fatto sopravvenuto che aveva reso impossibile la pronuncia ex art. 2932 c.c. e giustificato il mutamento della domanda. Ha reputato infondati il secondo e il terzo motivo perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, senza integrare una vera violazione dell'art. 116 c.p.c. né indicare fatti storici decisivi omessi; inoltre, trattandosi di decisioni di merito conformi, operavano i limiti all'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una sanzione ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda ex art. 2932 c.c. è qualificata come domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo a contrarre derivante dal preliminare; la sopravvenuta impossibilità di trasferimento coattivo del bene rende in concreto non praticabile tale tutela.
Il creditore può mutare la domanda di adempimento in domanda di risoluzione anche nel corso del giudizio e dell'impugnazione; il cambio di domanda non richiede la deduzione di un nuovo fatto costitutivo, restando rilevanti i fatti di inadempimento già tempestivamente allegati.
I fatti costitutivi dell'inadempimento devono essere allegati entro i termini preclusivi del primo grado; non è consentito introdurre tardivamente un nuovo tema di indagine, salvo fatti secondari o sopravvenuti rilevanti ai fini probatori o della sopravvenuta perdita di interesse all'azione.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare la pretesa mutatio libelli; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse stata una violazione delle preclusioni istruttorie o assertive.
Nel giudizio di appello non opera un divieto alla modifica della domanda da adempimento a risoluzione ex art. 1453 c.c., purché restino fermi i fatti di inadempimento già introdotti tempestivamente.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o dichiara di valutarla secondo il prudente apprezzamento quando la prova è legale; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione il mero apprezzamento del fatto o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente dedurre una diversa lettura del materiale istruttorio.
In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma, per i ricorsi proposti ratione temporis prima del 28.2.2023.
Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, richiamate dalla Corte.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte ha applicato i commi terzo e quarto, condannando la ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. può sostituire, nel corso del giudizio, la domanda di adempimento o di esecuzione in forma specifica, senza necessità di introdurre un nuovo fatto costitutivo, se la pretesa resta fondata sul medesimo inadempimento tempestivamente allegato.
- Ai fini della validità della modifica della domanda rilevano i fatti di inadempimento già dedotti nei termini processuali; i motivi soggettivi che inducono la parte a cambiare tutela sono irrilevanti.
- Il sopravvenire di un pignoramento o di altra circostanza che renda impossibile il trasferimento coattivo del bene può incidere sull'interesse alla domanda ex art. 2932 c.c., ma non trasforma automaticamente il fatto di inadempimento posto a base della successiva risoluzione.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non si configura per la sola contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove; occorre allegare che sia stato attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o che sia stato ignorato il regime della prova legale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio.
- In presenza di doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti di legge, con conseguente inammissibilità o infondatezza di censure meramente rivalutative.
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