Parere n. 170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Roberto Venieri, Fernando Barbieri, Roberto Ferrovecchio, contro Comune di Tortoreto, avverso provvedimento n. 133 del 3/08/2023 concernente divieto immediato di prosecuzione dell’attività di cambio destinazione d'uso di opere di unità immobiliare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale n. 133 del 3 agosto 2023, recante divieto immediato di prosecuzione dell’attività edilizia oggetto di SCIA per cambio di destinazione d’uso con opere da studio a abitazione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il divieto comunale di prosecuzione dei lavori presentati mediante SCIA, sostenendo che il passaggio da studio a abitazione non costituisse un mutamento urbanisticamente rilevante, che le opere consistessero in meri divisori interni privi di incidenza su superficie, volume e struttura, e che il precedente condono edilizio e l’asserita agibilità dell’immobile consentissero il nuovo intervento anche in presenza di un’altezza interna variabile tra 2,70 e 2,20 metri. Sono state dedotte la violazione degli artt. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, 19 della l. n. 241/1990 e 35 della l. n. 47/1985, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Il Comune ha sostenuto che il condono avesse sanato soltanto gli abusi pregressi, che le successive opere dovessero essere valutate secondo la normativa vigente, che l’unità fosse priva di agibilità aggiornata e che il requisito dell’altezza minima fosse necessario in quanto attuativo di precetti primari in materia di salubrità e tutela della salute.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Ha affermato che il mutamento da studio o ufficio ad abitazione integra il passaggio tra categorie funzionalmente autonome e costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante anche se non accompagnato da opere edilizie significative, poiché può comportare un diverso carico urbanistico. La presenza di divisori interni non esclude quindi la necessità della verifica edilizio-urbanistica. Il condono edilizio ha efficacia limitata agli abusi oggetto della sanatoria e non legittima automaticamente interventi successivi. L’altezza minima di 2,70 metri prevista dall’art. 1 del d.m. 5 luglio 1975 è stata ritenuta espressione attuativa dell’art. 218 del r.d. n. 1265/1934 e, incidendo su condizioni di abitabilità, salubrità, dignità e salute, non è derogabile mediante l’art. 35, comma 20, della l. n. 47/1985. Il requisito deve essere verificato con riferimento all’intera unità immobiliare. È stata inoltre ritenuta esaustiva la motivazione del provvedimento comunale e non provata la dedotta disparità di trattamento.
Osservazioni
Mutamento di destinazione d’uso
Il passaggio da studio o ufficio ad abitazione comporta il passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e costituisce mutamento rilevante anche in assenza di opere edilizie rilevanti, quando sia idoneo a determinare un diverso carico urbanistico.
Opere interne e verifica edilizio-urbanistica
La realizzazione di divisori interni, anche se priva di incidenza su superficie, volume o caratteristiche strutturali, non esclude la necessità di verificare la conformità dell’intervento quando esso è collegato a un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Effetti del condono edilizio
La sanatoria edilizia definisce esclusivamente l’illecito oggetto del condono e non produce un effetto autorizzatorio generale per le opere successive, che devono essere valutate secondo la disciplina vigente al momento della loro realizzazione.
Altezza minima e agibilità
Il requisito dell’altezza interna minima di 2,70 metri previsto dal d.m. 5 luglio 1975, in quanto attuativo dell’art. 218 del r.d. n. 1265/1934 e funzionale alla tutela della salubrità e della salute, non può essere superato invocando la deroga prevista dall’art. 35, comma 20, della l. n. 47/1985. Il requisito va riferito all’intera unità immobiliare.
Motivazione e disparità di trattamento
Il provvedimento inibitorio è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo ai precetti applicabili e alle ragioni ostative all’intervento. La censura di disparità di trattamento non è stata esaminata favorevolmente per mancanza di adeguato riscontro probatorio.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso straordinario
Consente la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
divieto immediato di prosecuzione dell’attività
Costituisce la base del potere comunale di inibire la prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA quando risultino carenti i presupposti e i requisiti previsti dalla legge.
art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria ... tale da comportare l’assegnazione ... ad una diversa categoria funzionale
Il mutamento tra categorie funzionali urbanisticamente autonome è rilevante anche se non accompagnato da opere edilizie.
art. 35, comma 20, l. n. 47/1985
a seguito della sanatoria viene rilasciato il certificato di abitabilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari
La deroga non opera quando la carenza del requisito regolamentare si traduca nella violazione di condizioni di salubrità e sicurezza riconducibili a norme primarie e a principi costituzionali.
art. 218 r.d. n. 1265/1934
È stato ritenuto un precetto primario inderogabile in materia di requisiti igienico-sanitari e di abitabilità, cui dà attuazione il d.m. 5 luglio 1975.
art. 1 d.m. 5 luglio 1975
l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione ... in mt. 2,70
Il requisito dell’altezza minima è applicabile all’intera unità immobiliare e, quale attuazione dell’art. 218 del r.d. n. 1265/1934, non è neutralizzato dalla deroga al rispetto di norme regolamentari prevista dalla disciplina del condono.
art. 2 Cost.
Richiamato quale parametro di tutela della dignità umana rispetto a condizioni concrete dell’immobile incompatibili con l’abitabilità.
art. 32 Cost.
Richiamato quale parametro di tutela del diritto alla salute, ostativo all’applicazione della deroga al requisito di abitabilità quando siano compromesse condizioni primarie di salubrità.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, il passaggio tra categorie funzionali urbanisticamente autonome costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso anche quando avvenga senza opere edilizie o con opere interne di modesta entità, se l’uso diverso è idoneo a incidere sul carico urbanistico.
- La rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d’uso riguarda il singolo immobile o la singola unità immobiliare e non coincide con la destinazione urbanistica dell’area stabilita dagli strumenti di pianificazione generale.
- Il condono edilizio sana esclusivamente gli abusi oggetto della relativa procedura e non legittima automaticamente opere o mutamenti di destinazione d’uso successivi, che devono essere verificati alla luce della disciplina vigente al momento dell’intervento.
- La deroga ai requisiti regolamentari prevista dall’art. 35, comma 20, della l. n. 47/1985 non può operare quando il requisito incida su condizioni di abitabilità e salubrità riconducibili a norme primarie o a valori costituzionali, anche se la prescrizione concreta è contenuta in una fonte regolamentare.
- Il requisito dell’altezza minima dei locali deve essere verificato con riferimento all’intera unità immobiliare e non può essere superato dimostrando che soltanto alcuni ambienti siano conformi o che l’immobile disponga di adeguata illuminazione e ventilazione.
Divieto di prosecuzione della SCIA per cambio di destinazione d’uso
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari privati contro il Comune di Tortoreto e avente a oggetto il provvedimento n. 133 del 3 agosto 2023, con cui è stato vietato l’immediato proseguimento dell’attività edilizia segnalata mediante SCIA. L’intervento concerneva il cambio di destinazione d’uso con opere di un’unità immobiliare, da studio o ufficio ad abitazione, con realizzazione di divisori interni.
Premesse della vicenda
L’immobile comprendeva un locale posto al piano seminterrato, originariamente destinato ad autorimessa e successivamente interessato da un cambio di destinazione d’uso in ufficio, oggetto di sanatoria edilizia del 1997. I ricorrenti sostenevano che l’unità fosse stata utilizzata per lungo tempo come sede professionale e che il nuovo intervento non comportasse una trasformazione urbanistica significativa.
Il Comune ha invece rilevato che il condono aveva sanato soltanto gli abusi specificamente oggetto della relativa domanda e non le opere successive. Ha inoltre contestato l’esistenza di un certificato di agibilità riferibile all’attuale consistenza dell’unità immobiliare e ha evidenziato il mancato rispetto dell’altezza minima interna richiesta per i locali abitativi.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- la violazione dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il passaggio da studio ad abitazione non fosse urbanisticamente rilevante;
- la violazione dell’art. 19 della l. n. 241/1990, contestando il potere comunale di inibire la prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA;
- la violazione dell’art. 35 della l. n. 47/1985, invocando la possibilità di ottenere l’agibilità in deroga ai requisiti regolamentari dopo il condono;
- il difetto di istruttoria e di motivazione, anche perché il Comune avrebbe considerato l’altezza del solo locale seminterrato come riferibile all’intera unità;
- la contraddittorietà rispetto ai precedenti titoli edilizi, alle precedenti attestazioni di agibilità e alla sanatoria già rilasciata;
- l’irrilevanza dei divisori interni, ritenuti privi di incidenza su superficie, volume, struttura e carico urbanistico.
Rilevanza del mutamento di destinazione d’uso
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui costituisce mutamento rilevante ogni utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diverso da quello originario quando comporti il passaggio a una diversa categoria funzionale tra quelle previste dalla legge.
Il passaggio da studio o ufficio ad abitazione è stato ricondotto al trasferimento tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. Esso può determinare un diverso carico urbanistico anche quando non siano realizzate opere edilizie rilevanti o quando l’intervento consista soltanto in opere interne.
Il parere distingue inoltre la destinazione d’uso del singolo immobile dalla destinazione urbanistica dell’area. La prima riguarda la funzione concretamente impressa al bene; la seconda attiene alla pianificazione generale del territorio. L’art. 23-ter rileva, nel caso esaminato, con riferimento alla singola unità immobiliare.
Effetti delle opere interne
La circostanza che i divisori interni avessero spessore ridotto e non comportassero aumento di superficie, volume o caratteristiche strutturali non è stata ritenuta decisiva. La questione non riguarda soltanto l’incidenza materiale delle opere, ma il collegamento tra tali opere e il mutamento di destinazione d’uso da studio ad abitazione.
Poiché il cambio di destinazione è urbanisticamente rilevante, l’amministrazione era legittimata a verificarne la conformità alla disciplina applicabile, senza che la modesta consistenza delle opere potesse escludere tale verifica.
Limiti del condono edilizio
Il Consiglio di Stato ha escluso che la sanatoria del 1997 producesse un effetto autorizzatorio generale per qualsiasi intervento futuro sull’immobile. Il condono definisce l’illecito edilizio pregresso oggetto della domanda, mentre le opere successive devono essere valutate secondo la normativa vigente al momento della loro realizzazione.
Pertanto, il precedente condono non esonera il proprietario dal rispetto dei requisiti edilizi, igienico-sanitari e urbanistici richiesti per il nuovo cambio di destinazione d’uso.
Altezza minima e deroga per l’agibilità
L’unità immobiliare presentava un’altezza variabile tra 2,70 e 2,20 metri. Il Comune aveva quindi ritenuto non rispettato il requisito di altezza minima di 2,70 metri previsto dall’art. 1 del d.m. 5 luglio 1975.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante la presenza di ampie superfici finestrate, di adeguata illuminazione naturale e di sufficiente ricambio d’aria. Il requisito dell’altezza minima costituisce infatti una condizione autonoma di abitabilità e deve essere verificato con riferimento all’intera unità immobiliare, non soltanto ai locali singolarmente conformi.
L’art. 35, comma 20, della l. n. 47/1985 consente il rilascio dell’agibilità anche in deroga a requisiti fissati da norme regolamentari, ma tale deroga non opera quando la carenza concreta incida su condizioni di salubrità e abitabilità riconducibili a norme primarie e a principi costituzionali.
In particolare, il d.m. 5 luglio 1975 è stato considerato attuativo dell’art. 218 del r.d. n. 1265/1934. La violazione dell’altezza minima regolamentare implica quindi anche la violazione del precetto primario in materia igienico-sanitaria. Sono stati richiamati, in questa prospettiva, gli artt. 2 e 32 Cost., relativi alla dignità umana e alla tutela della salute.
Motivazione e istruttoria del provvedimento
Il provvedimento comunale è stato ritenuto adeguatamente motivato perché indicava i precetti applicabili e spiegava le ragioni ostative alla prosecuzione dell’intervento. Non è stata ravvisata una carenza istruttoria per il mancato esame delle caratteristiche di illuminazione e ventilazione dell’immobile, ritenute irrilevanti rispetto al mancato rispetto dell’altezza minima.
È stata inoltre respinta la censura secondo cui il requisito avrebbe dovuto essere riferito soltanto al locale seminterrato. Secondo il parere, il requisito di abitabilità deve essere verificato per l’intera unità immobiliare considerata nel suo complesso.
Disparità di trattamento e conclusioni
La doglianza relativa alla disparità di trattamento e alla contraddittorietà con precedenti atti autorizzativi è stata respinta perché non accompagnata da adeguato riscontro probatorio.
Per tutte queste ragioni, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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