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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26029/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato per rapina aggravata in concorso e per ricettazione, con giudizio abbreviato, poi la condanna era stata confermata in appello e successivamente annullata dalla Cassazione solo sul capo rapina, con inammissibilità del ricorso sul capo ricettazione. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante del travisamento, ma aveva confermato la pena e il resto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta identificazione dell'imputato come partecipe alla rapina, sostenendo che la Corte territoriale aveva operato un'identificazione assertiva e contraddittoria rispetto alla precedente ricostruzione, senza perizia antropometrica e senza chiarire adeguatamente il significato dell'impronta rilevata sull'auto usata dai rapinatori; 2) violazione del divieto di reformatio in peius e dei criteri di dosimetria, poiché, esclusa una delle aggravanti, la pena non era stata conseguentemente ridotta; 3) violazione in tema di attenuanti generiche, per il diniego fondato su mancata resipiscenza e pregiudizi, con richiamo al diritto al silenzio e alla necessità di una diversa valutazione del quadro complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha osservato che l'identificazione dell'imputato come secondo rapinatore, operata direttamente dalla Corte di appello attraverso il confronto tra videoriprese e immagini AFIS, presentava margini di opinabilità e risultava sostenuta da una motivazione solo apparente, lacunosa e contraddittoria, anche perché in primo grado il medesimo materiale probatorio era stato letto in modo diverso. Ha inoltre rilevato che, esclusa una delle aggravanti contestate, la pena doveva essere nuovamente determinata secondo i principi sul concorso di aggravanti e sul divieto di reformatio in peius, non potendo rimanere immutata senza adeguata verifica. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Nella rapina aggravata, le aggravanti previste dal comma 3, n. 1, operano come circostanze ad effetto speciale e incidono sulla cornice edittale; il loro eventuale venir meno impone una nuova verifica della pena.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato quale titolo di condanna già divenuto irrevocabile per il capo diverso dalla rapina.

  • art. 606 c.p.p.

    È la base del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tenuta dell'apprezzamento probatorio sull'identificazione.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dubbio sulla prova e alla richiesta di assoluzione.

  • art. 597 c.p.p.

    comma 3; richiamo al comma 4

    In appello, su impugnazione del solo imputato, l'esclusione di un'aggravante impone la riconsiderazione della pena e impedisce trattamenti peggiorativi o invariati non giustificati rispetto alla decisione precedente.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della dosimetria della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente sul tema della commisurazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato per censurare il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 627 c.p.p.

    Norma sul giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintetica indicazione dei motivi di ricorso.

  • art. 63 c.p.

    In caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve procedere a un unico aumento della pena secondo il meccanismo previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'identificazione dell'imputato come autore del reato può essere fondata sul confronto diretto del giudice tra immagini videoriprese e altri elementi processuali, ma tale valutazione deve essere sorretta da ulteriori elementi individualizzanti e da una motivazione non solo apparente, coerente e non contraddittoria.
  • Quando la precedente decisione di merito aveva individuato il soggetto agente in modo diverso sulla base del medesimo materiale probatorio, il giudice del rinvio deve spiegare in modo particolarmente rigoroso le ragioni del nuovo apprezzamento, altrimenti la motivazione risulta opinabile e insufficiente.
  • Le percezioni del giudice tratte direttamente dagli atti del processo non costituiscono "scienza privata" e possono concorrere alla decisione, ma non possono reggere da sole la condanna se mancano riscontri esterni o elementi di validazione dotati di rilievo individualizzante.
  • In tema di rapina con concorso di aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve considerare unitariamente le circostanze concorrenti e applicare correttamente la disciplina dell'art. 63, comma 4, c.p., ai fini della determinazione della pena.
  • Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, l'esclusione di una circostanza aggravante impone una revisione effettiva della pena, che non può rimanere invariata senza una nuova e corretta applicazione dei criteri di commisurazione.
  • Se il motivo sull'identificazione dell'imputato e quello sulla pena sono accolti, le censure sulle attenuanti generiche restano assorbite.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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