Cassazione Civile, Ordinanza n. 33540/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno d’imposta 2010 emesso dal Comune su un terreno qualificato dallo strumento urbanistico come area D3, destinata ad attività estrattiva. Le eredi della proprietaria avevano impugnato l’atto davanti al giudice tributario; la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo l’area fabbricabile, mentre la CTR aveva accolto l’appello escludendo l’assoggettabilità a ICI perché il terreno, pur inserito in zona D3, sarebbe stato edificabile solo per manufatti strumentali all’escavazione, da demolire al termine dell’attività, con successiva ricaduta in zona agricola. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, n. 2, e 2, lett. b), d.lgs. 504/1992 e dell’art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001, sostenendo che i terreni con destinazione estrattiva sono comunque suscettibili di edificazione, sia pure limitata, e quindi sono aree fabbricabili ai fini ICI. Le contribuenti hanno resistito con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso; la società concessionaria è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo tempestivo il ricorso perché spedito entro il termine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, e irrilevante il perfezionamento successivo della notificazione per trasferimento del domiciliatario. Nel merito ha accolto il ricorso del Comune, affermando che un’area classificata D3 nel PRG, destinata ad attività estrattiva, non è agricola e non è esente da ICI: ai fini dell’imposta rileva la potenzialità edificatoria, anche se limitata a fabbricati strumentali, mentre la concreta destinazione a cava o l’esistenza di vincoli urbanistici incidono solo sul valore venale e quindi sulla base imponibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992
presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
individua i presupposti impositivi dell’ICI, tra cui le aree fabbricabili
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
la nozione di area fabbricabile dipende dalla potenzialità edificatoria desumibile dallo strumento urbanistico, non dalla concreta e piena edificabilità
art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001
richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione edificatoria delle aree a destinazione estrattiva
richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16
richiamato come intervento di interpretazione autentica dell’art. 2 d.lgs. 504/1992
D.L. 223/2006, art. 36, comma 2
richiamato come ulteriore intervento di interpretazione autentica dell’art. 2 d.lgs. 504/1992
Massime di principio
- In tema di ICI, l’edificabilità di un’area va desunta dalla classificazione attribuita dallo strumento urbanistico comunale, anche se il piano non sia ancora approvato dalla Regione o non siano stati adottati strumenti attuativi.
- La presenza di vincoli urbanistici o di destinazioni che limitano l’edificazione non esclude la natura edificabile dell’area: tali limiti incidono sul valore venale del suolo e quindi sulla base imponibile, non sul presupposto impositivo.
- Un terreno classificato a destinazione estrattiva o D3 nel piano regolatore non può essere trattato come agricolo e resta soggetto a ICI se conserva una potenzialità edificatoria, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali.
- Non è consentito al giudice introdurre esenzioni d’imposta non previste dalla legge; in materia tributaria le esenzioni sono tassative.
- Nel giudizio di cassazione, l’eccezione di tardività va valutata in base alla data di spedizione della notificazione e al computo del termine con la sospensione feriale, restando irrilevante l’eventuale perfezionamento successivo per cause non imputabili al notificante.
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