Cassazione Civile, Ordinanza n. 02611/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una compagnia aerea a una dipendente addetta a mansioni di coordinatrice OLTA, nell'ambito di una procedura che la Corte d'appello ha qualificato come licenziamento collettivo. In primo e secondo grado il recesso è stato ritenuto illegittimo e la lavoratrice è stata reintegrata, con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e dei contributi previdenziali dal licenziamento alla reintegrazione. La Corte territoriale ha ritenuto violati i criteri di scelta ex art. 5 l. n. 223/1991, perché il criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, riferito all'accordo sindacale dell'8 novembre 2016, sarebbe stato in realtà applicato unilateralmente e in modo non verificabile dalla società, in difformità dal modello legale che, in mancanza di criteri concordati, impone i criteri legali di scelta. La società, con ricorso principale, ha dedotto tre censure sull'interpretazione dell'accordo sindacale e sulla qualificazione del criterio di scelta, invocando la violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e degli artt. 1362 e 1374 c.c., e un quarto motivo sulla sanzione applicabile, sostenendo che si sarebbe dovuta applicare la tutela meramente indennitaria per violazione delle procedure anziché quella reintegratoria. La lavoratrice, con ricorso incidentale, ha contestato la qualificazione del recesso come collettivo, sostenendo la tesi del licenziamento individuale già accolta in primo grado, ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso incidentale inammissibile per difetto di interesse concreto, poiché le statuizioni favorevoli alla lavoratrice erano rimaste immutate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione della lavoratrice, oltre all'indennità risarcitoria e ai contributi. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi della società nella parte in cui pretendevano una diversa interpretazione dell'accordo sindacale aziendale mediante il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., poiché l'interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale. Ha poi respinto il quarto motivo, confermando che la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi comporta l'annullamento del recesso e la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, mentre la sola violazione delle procedure determina la diversa tutela indennitaria. Le spese sono state poste per tre quarti a carico della ricorrente principale, con compensazione del residuo, e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, L. 23 luglio 1991, n. 223
Nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta devono essere quelli concordati con le organizzazioni sindacali; in mancanza, operano i criteri legali. L'applicazione unilaterale e non verificabile di criteri non concordati integra violazione dei criteri di scelta.
art. 4, comma 9, L. 23 luglio 1991, n. 223
La non corrispondenza della comunicazione al modello legale costituisce violazione delle procedure, distinta dalla violazione dei criteri di scelta.
art. 5, comma 3, L. 23 luglio 1991, n. 223
Come modificato dalla L. n. 92/2012, distingue tra violazioni procedurali e violazioni sostanziali dei criteri di scelta ai fini del regime sanzionatorio.
art. 18, comma 4, L. 20 maggio 1970, n. 300
La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi comporta annullamento del licenziamento, reintegrazione e indennità risarcitoria fino a 12 mensilità.
art. 18, comma 7, L. 20 maggio 1970, n. 300
È la tutela applicabile alle sole violazioni delle procedure, diversa dalla tutela reintegratoria prevista per la violazione dei criteri di scelta.
Invocato per l'interpretazione dell'accordo sindacale; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
Invocato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere la corretta interpretazione dell'accordo, ma senza accoglimento del motivo.
art. 24, L. 23 luglio 1991, n. 223
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la qualificazione del recesso come individuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla lavoratrice nel ricorso incidentale a sostegno della propria tesi, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso incidentale.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma non decisivo ai fini della decisione.
Non consente di ottenere in cassazione una nuova interpretazione di accordi sindacali aziendali, riservata al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La pronuncia comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Negli accordi aziendali relativi a licenziamenti collettivi, l'interpretazione delle clausole sui criteri di scelta è rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione come se si trattasse di contratto collettivo nazionale, salvo deduzione di specifica violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi ricorre non solo quando i criteri siano contrari alla legge, ma anche quando siano applicati in modo unilateralmente determinato, non verificabile o difforme da quanto concordato con le organizzazioni sindacali.
- Nei licenziamenti collettivi, la violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, mentre la sola violazione delle procedure determina la diversa tutela meramente indennitaria.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata non peggiora la posizione sostanziale della parte rispetto alla sentenza di primo grado e l'eventuale interesse ulteriore non risulta specificamente dedotto e coltivato nei gradi di merito.
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