Cassazione Civile, Ordinanza n. 15791/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un socio al 50% di una società in nome collettivo aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria gli aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2009, una somma pari a euro 39.421,00. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato il risultato, ritenendo che l'avviso rivolto al socio traesse origine da un precedente avviso emesso nei confronti della società, poi annullato da altra sezione della CTR, con conseguente caducazione dell'atto impositivo nei confronti del socio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., dell'art. 354 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, sostenendo che la controversia doveva svolgersi con litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, mentre il giudizio era stato deciso nei confronti di un solo socio senza la partecipazione degli altri soggetti necessari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura di nullità per violazione del litisconsorzio necessario. Ha affermato che, nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone, società e soci devono essere parte dello stesso processo, salvo questioni personali del singolo socio. Poiché nel caso concreto non risultava che il giudizio si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dell'altro socio, né che vi fosse stata una trattazione unitaria delle cause, la sentenza impugnata e quelle di primo grado sono state dichiarate nulle. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla CTP di Roma, affinché il processo sia riassunto e trattato nel rispetto del necessario contraddittorio integrato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario integra un vizio processuale deducibile come nullità della sentenza.
Quando la controversia richiede la partecipazione di più soggetti inscindibilmente legati, la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità del giudizio.
In presenza di nullità derivante da mancata integrazione del contraddittorio, la causa deve essere rimessa al primo giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Nel processo tributario sussiste litisconsorzio necessario nelle controversie relative agli atti di accertamento dei redditi delle società di persone, con partecipazione congiunta di società e soci.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci e quindi l'inscindibilità della controversia tra società e partecipanti.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sull'accertamento dei redditi delle società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci, poiché l'accertamento è unitario e inscindibile.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Il giudizio può proseguire senza il litisconsorzio necessario solo quando il socio deduca questioni esclusivamente personali e autonome rispetto alla rettifica del reddito societario.
- Quando il vizio riguarda l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del processo nel contraddittorio integrato.
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