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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14080/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza sostenendo: 1) vizio di motivazione e valutazione erronea del materiale probatorio, in particolare mancata prova che fosse intento a smontare il veicolo piuttosto che a rimontarlo; 2) omissione di derubricazione del reato da riciclaggio a ricettazione e che il reato di riciclaggio sarebbe rimasto a tentativo; 3) mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648-bis, comma 4; 4) contestazione che il furto fosse aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che la presenza di videosorveglianza escluderebbe tale aggravante.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che la Suprema Corte non può riconsiderare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica e coerente, valutando le circostanze complessive e concludendo che le manovre dell'imputato non potevano giustificare una riparazione. Ha confermato che lo smontaggio di parti di un bene mobile registrato integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis), anche quando i pezzi sono privi di codice identificativo; ha ritenuto il reato consumato in relazione ai pezzi già smontati e idonei ad ostacolare l'identificazione, escludendo il carattere meramente tentato. Quanto all'attenuante prevista dal comma 4, il motivo era generico e inammissibile; la Corte d'appello ha comunque motivato che il furto era pluriaggravato perché il motociclo era esposto alla pubblica fede e bloccato, e la presenza di videosorveglianza non esclude tale aggravante.

Norme richiamate

  • art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione ai vizi della motivazione quali la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentito riesaminare i fatti o sostituire valutazioni del merito.

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Lo smontaggio di singoli pezzi di un bene mobile registrato, pur privi di codice identificativo, rientra nelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e costituisce elemento oggettivo del reato; l'azione può risultare consumata con riferimento ai pezzi già smontati.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione) / derubricazione contestata

    La derubricazione a ricettazione non è automatica quando l'azione realizzata rientri nelle operazioni previste per il riciclaggio; la valutazione compete al giudice di merito e non può essere ribaltata in Cassazione se la motivazione è adeguata.

  • art. 648-bis, comma 4 cod. pen. (fattispecie attenuata)

    art. 648-bis, comma 4 cod. pen.

    L'eventuale applicazione della fattispecie attenuata richiede deduzioni specifiche e valutazioni di merito; motivo generico in appello è inammissibile e la Corte di merito può motivare il rifiuto sulla base delle circostanze (es. gravità del furto).

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46 (nuova disciplina sul ruolo della Cassazione)

    legge 20 febbraio 2006 n. 46

    Ribadisce il ruolo della Suprema Corte come giudice della motivazione e conferma i limiti del sindacato sul merito.

  • principio giurisprudenziale su aggravante dell'esposizione alla pubblica fede

    La presenza di sistemi di videosorveglianza nel luogo del furto non esclude l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, in quanto la videosorveglianza è mero ausilio per l'individuazione degli autori e non idonea a garantire la pubblica fede.

Massime di principio

  • La Cassazione verifica solo la correttezza della motivazione: non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudice di merito salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Lo smontaggio di parti di un bene mobile registrato può integrare il reato di riciclaggio (art. 648-bis) poiché costituisce operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, anche se i singoli pezzi sono privi di identificativi.
  • Il reato di riciclaggio può ritenersi consumato rispetto ai pezzi già smontati e effettivamente idonei a ostacolare l'identificazione; non è necessario che l'opera sia completata per considerare consumata la condotta in relazione agli elementi già materialmente modificati.
  • La possibilità per gli organi di polizia di ricondurre i pezzi smontati al veicolo non esclude la configurabilità del reato: rileva l'idoneità dell'operazione a ostacolare l'identificazione, non l'effettivo successo nel rendere impossibile il riconoscimento.
  • La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; tale circostanza va valutata nel merito e la videosorveglianza è considerata strumento di ausilio e non protezione assoluta.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti o di derubricazione, la difesa deve proporre argomentazioni precise e circostanziate nei gradi di merito; censure generiche in appello sono inammissibili in Cassazione.
  • Un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti (es. che si stesse rimontando il veicolo) non è sufficiente in Cassazione: la ricostruzione contraria alla decisione del giudice di merito deve essere inconfutabile e ovvia per integrare la manifesta illogicità della motivazione.

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