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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08184/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso/comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di una rilevante somma risultante da nove cartelle di pagamento asseritamente definitive. In primo grado il ricorso era stato accolto e l’atto annullato perché l’agente della riscossione non aveva provato né la rituale notifica delle cartelle presupposte né l’invio del preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973. L’appello dell’agente della riscossione era stato rigettato dalla CTR, che aveva ritenuto assorbente la mancata prova della notifica della comunicazione preventiva. In Cassazione l’agente della riscossione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto mancante la prova della notifica del preavviso ipotecario; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi alla ritualità della notifica delle cartelle presupposte.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha qualificato la doglianza come attinente a un asserito errore di fatto della sentenza d’appello: la questione della produzione in giudizio della prova della notifica del preavviso ipotecario integra un accertamento di fatto e non una questione di interpretazione degli atti processuali; pertanto la tutela esperibile era la revocazione ordinaria e non il ricorso per cassazione. Quanto al secondo, la Corte ha ritenuto che la mancata prova della notifica della comunicazione preventiva fosse di per sé sufficiente a rendere nullo l’atto impugnato e quindi assorbisse le ulteriori questioni sulla notifica delle cartelle sottostanti; di conseguenza l’asserita omessa pronuncia era irrilevante. Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di inammissibilità, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato altresì dato atto della disciplina sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    L’iscrizione ipotecaria in materia di riscossione deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente dell’intenzione di procedervi e dalla concessione di un termine di 30 giorni per difendersi; tale disciplina, anche nel testo introdotto nel 2011, ha natura interpretativa. La mancanza del preavviso comporta nullità dell’atto.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorrente non ha indicato il pertinente paradigma di ricorso; la censura è stata comunque qualificata come inammissibile perché riferita a un errore di fatto deducibile con revocazione e non con cassazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza di violazione delle regole sulla valutazione della prova non è stata accolta, poiché il giudice d’appello non ha valutato erroneamente un documento, ma ha escluso la prova stessa della sua esistenza in atti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché la questione ritenuta assorbita dalla CTR non era più decisiva, essendo sufficiente la mancata prova del preavviso ipotecario a determinare la nullità dell’atto.

  • art. 384 c.p.c.

    Non era necessario correggere la motivazione della sentenza impugnata, perché la ratio relativa alla mancata prova della notifica del preavviso era già sufficiente a sorreggerne l’esito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    È stato dato atto della disciplina sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile come vizio di legittimità l’errore di fatto della sentenza che consista nell’erronea percezione dell’esistenza o inesistenza di un documento in atti; quando la censura investe un simile travisamento documentale, il rimedio corretto è la revocazione ordinaria.
  • La verifica della effettiva produzione in giudizio di un documento rilevante integra un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, non un problema di interpretazione degli atti processuali.
  • L’iscrizione ipotecaria esattoriale deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva al contribuente e dalla concessione del termine di 30 giorni per le difese; la mancata prova di tale adempimento determina la nullità dell’atto.
  • Quando una ragione di nullità dell’atto è di per sé sufficiente a definire la lite, le ulteriori questioni dedotte sull’atto presupposto possono essere assorbite e non sussiste un vizio di omessa pronuncia rilevante in cassazione.
  • In presenza di una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non è necessario correggere o integrare la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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