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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di una società poi estinta per fusione per incorporazione e successivamente fallita, con la quale l'Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella; in appello la Commissione tributaria regionale aveva però ritenuto che l'Agenzia avesse introdotto una eccezione nuova, perché aveva dedotto per la prima volta che il credito IVA era già stato utilizzato in compensazione, mentre nel giudizio di primo grado si era limitata a contestare errori e omissioni della dichiarazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 57, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la CTR per avere qualificato come nuova eccezione quella relativa alla già avvenuta compensazione del credito IVA. Sosteneva inoltre che tale deduzione non introduceva un fatto estintivo nuovo, ma rappresentava una mera difesa o specificazione di un fatto già emerso, e che comunque la questione era già stata tempestivamente prospettata nelle controdeduzioni di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, cioè quelle che introducono fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale; non si estende invece alle mere difese e alle contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario, che restano sempre deducibili. Nel caso concreto, la deduzione dell'avvenuta compensazione del credito IVA non costituiva eccezione nuova rispetto all'originaria contestazione della sussistenza del credito e, per di più, risultava già introdotta in primo grado. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello opera solo per le eccezioni in senso stretto, cioè per quelle che introducono fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale.
  • Non viola il divieto di ius novorum la mera difesa che contesti i fatti costitutivi del credito tributario o specifichi un fatto già acquisito al giudizio.
  • Se la questione riproposta in appello si limita a precisare un fatto già dedotto in primo grado, essa non integra eccezione nuova ma resta deducibile.
  • Nel giudizio tributario, la deduzione dell'avvenuto utilizzo in compensazione di un credito IVA può costituire mera specificazione difensiva dell'insussistenza del credito, quando non introduca elementi fattuali nuovi rispetto al thema decidendum originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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