Cassazione Civile, Ordinanza n. 34905/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'originario debitore per il saldo di un conto corrente e di rapporti di anticipazione. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione l'erede dell'originario opponente propone quattro motivi: (1) sostiene che la clausola del contratto di garanzia che impone il pagamento "a semplice richiesta scritta" non consenta di qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, mancando una deroga espressa al regime delle eccezioni opponibili dal fideiussore; (2) deduce la nullità della clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8 del contratto, per contrasto con la disciplina antitrust sulle fideiussioni, assumendo che essa svuoti il carattere accessorio della fideiussione; (3) denuncia la violazione dell'art. 1419 c.c. per non avere la corte territoriale tratto dalla nullità della clausola di sopravvivenza l'invalidità dell'intera pattuizione; (4) lamenta la violazione dell'art. 1957 c.c., invocando la decadenza del creditore dall'escussione della garanzia e contestando la qualificazione autonoma della garanzia stessa. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché non rispettano l'onere di specifica indicazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate, né riportano adeguatamente il contenuto delle clausole contrattuali censurate.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che i primi due motivi, esaminati congiuntamente, non siano scrutinabili perché la ricorrente non ha trascritto il contenuto delle clausole contrattuali né ha indicato con precisione quale specifico canone ermeneutico degli artt. 1362-1371 c.c. sarebbe stato violato; le doglianze mirano inoltre a un nuovo apprezzamento del fatto e dell'interpretazione del contratto, precluso in sede di legittimità. Il terzo motivo è inammissibile perché la corte di merito aveva già considerato nulla la clausola di sopravvivenza, escludendo però che tale nullità travolgesse l'intero assetto negoziale, ritenuto autonomo e astratto nella restante parte. Il quarto motivo è parimenti inammissibile poiché ripropone, sotto la veste della violazione dell'art. 1957 c.c., una diversa qualificazione del rapporto come fideiussione anziché garanzia autonoma. In applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la ricorrente è condannata anche al pagamento di una somma a favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese di cassazione. È dato inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente che censura l'interpretazione di un contratto deve riportarne il contenuto rilevante e indicare in modo specifico quale regola legale di ermeneutica sia stata violata.
il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale riguarda solo il rispetto dei criteri legali di ermeneutica; non è consentito chiedere una nuova interpretazione del contratto senza indicare il canone specificamente disatteso.
la nullità di una clausola non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto se il giudice di merito accerta che il resto della pattuizione conserva autonoma efficacia.
la doglianza sulla decadenza del creditore dall'escussione della garanzia è inammissibile se presuppone una diversa qualificazione del rapporto negoziale rispetto a quella accertata in fatto dal giudice di merito.
la definizione del giudizio in conformità alla proposta camerale rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo la disciplina del procedimento camerale di legittimità.
quando il giudizio è definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta camerale e non vi sono ragioni ostative, può essere pronunciata la condanna per responsabilità aggravata e la condanna a favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che censuri l'interpretazione di un contratto è indispensabile trascrivere o comunque riprodurre il contenuto delle clausole rilevanti e indicare quale specifico canone legale di ermeneutica sia stato violato; non è sufficiente dolersi genericamente che l'interpretazione del giudice di merito sia errata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del merito o di una diversa ricostruzione del significato delle pattuizioni contrattuali: resta riservato al giudice di merito l'accertamento del fatto e la scelta delle risultanze istruttorie ritenute più convincenti.
- La nullità di una clausola contrattuale non travolge l'intero contratto se risulta che il restante contenuto negoziale conserva una propria autonomia e può sopravvivere alla clausola nulla.
- La deduzione della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. presuppone la corretta qualificazione del rapporto come fideiussione; se il giudice di merito ha accertato una garanzia autonoma, la censura che miri a sovvertire tale qualificazione è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile in un giudizio definito in coerenza sostanziale con la proposta camerale, può trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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