Cassazione Civile, Ordinanza n. 34707/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore servizi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato per l'attivazione di servizi di telefonia fissa e connessione internet destinati allo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente. Egli lamentava che la linea telefonica fosse rimasta disattivata per un periodo e che la rete internet fosse stata attivata con ulteriore ritardo, con conseguente impossibilità di lavorare regolarmente. In primo grado aveva chiesto il rimborso di quanto fatturato nel periodo di disservizio, un indennizzo per la tardiva attivazione e il risarcimento del danno ulteriore. Il tribunale aveva respinto le domande. In appello la decisione era stata confermata, ritenendo non imputabile alla società un inadempimento colpevole, perché il disservizio dipendeva dal gestore di rete e la società si era attivata tempestivamente segnalando il problema. Nel ricorso per cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omissione di pronuncia, oltre a violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse esaminato la doglianza sulla nullità delle clausole delle condizioni generali; 2) ulteriore omessa pronuncia e difetto di motivazione, con violazione degli artt. 1218, 1175, 1176 e 1375 c.c., lamentando che non fosse stato considerato il profilo dell'obbligo di informazione e collaborazione del fornitore durante il disservizio; 3) violazione degli artt. 2719 e 2712 c.c. e difetto di motivazione, contestando il valore attribuito ai documenti prodotti dalla società per dimostrare la segnalazione del guasto al gestore di rete; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e di altre norme, oltre a motivazione apparente, per asserita erronea valutazione delle prove e violazione del principio di non contestazione; 5) violazione dell'art. 1226 c.c. e motivazione apparente in punto di liquidazione equitativa del danno, criticando la statuizione secondo cui, esclusa la responsabilità contrattuale nell'an debeatur, non poteva esaminarsi il quantum. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, rilevando, per i primi, difetto di specificità o mancato confronto con la ratio decidendi, per altri, violazione dell'autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., e per l'ultimo, mancata censura della reale ratio della sentenza d'appello, ossia che l'esclusione della responsabilità impediva l'esame del quantum. Ha inoltre osservato che il passaggio ulteriore sulla non liquidabilità equitativa del danno costituiva obiter dictum e che il ricorrente era privo di interesse a censurarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, oltre agli oneri di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul rilievo che i motivi non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza e non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro sul dovere di motivazione e sul giusto processo, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non specifiche o non pertinenti alla ratio decidendi.
Invocato per dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che le doglianze colpissero validamente la motivazione decisiva.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero specifiche rispetto alle effettive statuizioni della sentenza impugnata.
Le doglianze sono state scrutinare sotto i profili di violazione di legge, nullità e autosufficienza, ma dichiarate inammissibili per difetto dei requisiti richiesti dal ricorso per cassazione.
Richiamato per l'inadempimento contrattuale; la Corte d'appello aveva escluso la responsabilità del fornitore, e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che non si confrontava con tale accertamento.
Invocato in relazione agli obblighi di correttezza nell'esecuzione; la doglianza è stata ritenuta non specifica.
Invocato per la diligenza nell'adempimento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per la buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la rilevanza dei documenti prodotti; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente.
Invocato in relazione alla valenza probatoria di riproduzioni informatiche/documenti; la doglianza non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità.
Richiamato per lamentare violazione del principio di non contestazione e della valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha osservato che, esclusa la responsabilità nell'an debeatur, non poteva esaminarsi il quantum.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per difetto di specificità, mancato confronto con la ratio decidendi e violazione dell'autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sul riparto dell'onere della prova, ma la censura relativa è stata ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se attacca profili non decisivi o ricostruzioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione.
- La deduzione di omessa pronuncia o motivazione apparente richiede specificità e autosufficienza: occorre indicare in quale atto e in quale passaggio processuale la questione sia stata devoluta e come la sentenza abbia omesso di esaminarla.
- La contestazione della valutazione delle prove è inammissibile se formulata in termini generici o astratti e senza riportare il contenuto degli atti rilevanti e il punto esatto della motivazione censurata.
- Se il giudice di merito esclude l'an debeatur per insussistenza della responsabilità, la doglianza sul quantum può essere assorbita; eventuali affermazioni ulteriori sulla liquidazione del danno possono costituire obiter dictum privo di interesse impugnatorio.
- In tema di inadempimento contrattuale, la parte che deduce il difetto di adempimento del fornitore deve censurare specificamente l'accertamento di fatto circa la non imputabilità del ritardo e l'eventuale tempestiva attivazione verso il gestore terzo.
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