Cassazione Civile, Ordinanza n. 19258/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una lavoratrice per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con una ditta individuale e il pagamento delle somme conseguenti, che il giudice di primo grado aveva liquidato in euro 53.828,45 oltre accessori. La Corte d'appello di Napoli aveva respinto l'impugnazione della datrice di lavoro, ritenendo provata l'attività lavorativa subordinata per l'intero periodo dedotto e corretta la valutazione delle prove testimoniali. In cassazione la datrice ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 247 c.p.c., dell'art. 2697, comma 2, c.c. e dell'art. 2094 c.c., lamentando: l'erronea valutazione delle prove testimoniali; l'inattendibilità di un teste ritenuto tale solo perché parente dell'appellante; l'erronea valorizzazione delle deposizioni dei testi della controparte; la dedotta falsa testimonianza di uno dei testi; l'omessa motivazione sul punto. La ricorrente, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione in fatto del rapporto, sostenendo che mancasse prova della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, confondendo vizi di violazione di legge e vizi di motivazione senza consentire la separazione delle censure. Nel merito ha osservato che le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione sottratta al sindacato di legittimità. Ha inoltre precisato che: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione; l'art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata, circostanza non ricorrente nel caso; la censura sulla falsa testimonianza era priva di supporto probatorio rilevante nel giudizio di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e al rispetto del minimo costituzionale della motivazione; non consente una nuova valutazione del merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei limiti dei poteri officiosi, oppure tratta come prove legali elementi che invece sono liberamente valutabili; non quando apprezza diversamente le prove testimoniali.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sulle prove testimoniali, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
La sua violazione è deducibile solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non se si contesta la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per contestare l'accertamento della subordinazione; la Corte osserva che la relativa valutazione di fatto, se sorretta da adeguata motivazione, non è sindacabile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione determina nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale di validità.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il parametro del minimo costituzionale; solo la sua totale assenza o equipollenti integra vizio denunciabile.
Il ricorrente deve allegare elementi rilevanti e specifici a sostegno delle censure; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la maggiore o minore attendibilità attribuita dal giudice alle testimonianze: essa rileva solo se il giudice usa prove non introdotte, disattende prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando l'onere probatorio sia stato erroneamente posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione del compendio istruttorio.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo e ai soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento della subordinazione fondato su indici fattuali come assoggettamento gerarchico, orario e assenza di autonomia è valutazione di merito, non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Le censure sullo svolgimento o sulla falsità della prova testimoniale devono essere specifiche e supportate da elementi rilevanti; in difetto, non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità.
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