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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24799/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società aveva agito quale cessionaria del credito risarcitorio per danni materiali derivanti da un sinistro stradale, convenendo il conducente del motoveicolo coinvolto e la relativa assicurazione del responsabile ai sensi dell'art. 148 cod. ass. Nel giudizio di merito, il Tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda per mancato consentimento dell'ispezione/perizia del veicolo danneggiato. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe correttamente valutato il rispetto del termine assegnato per il deposito della prova dei poteri rappresentativi della società EUI; (2) violazione degli artt. 145 e 148, comma 1, n. 3, cod. ass., sostenendo che la controparte non avrebbe avuto titolo per gestire la procedura risarcitoria, poiché la danneggiata aveva scelto la procedura ordinaria e non il risarcimento diretto, sicché non sarebbe stato legittimo attribuire alla mandataria della compagnia del responsabile il potere di richiedere la messa a disposizione del veicolo per la perizia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione e produzione dell'ordinanza presupposta, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e ha rilevato anche un profilo di improcedibilità per mancato deposito del documento richiamato. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in caso di mandato c.d. 'card' o di rappresentanza, l'assicurazione mandataria può costituirsi e operare nel giudizio risarcitorio anche in posizione antagonista rispetto al danneggiato, agendo per conto della mandante; pertanto aveva titolo per chiedere la messa a disposizione del veicolo incidentato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo del difetto di capacità processuale o di rappresentanza può essere sanato nel termine assegnato; chi deduce in cassazione l'erronea applicazione della norma deve però rispettare l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non contiene la puntuale indicazione del documento o atto su cui il motivo si fonda e se tale documento non è adeguatamente prodotto in sede di legittimità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancata produzione del documento richiamato nel ricorso determina improcedibilità.

  • art. 145 cod. ass.

    Richiamato con riferimento alla procedura risarcitoria ordinaria nei sinistri stradali.

  • art. 148 cod. ass.

    La Corte ribadisce che, anche nella procedura ordinaria, può operare la compagnia mandataria della assicurazione del responsabile, senza pregiudicare la scelta del danneggiato sul soggetto convenuto.

  • art. 149 cod. ass.

    Richiamato solo per distinguere la procedura di risarcimento diretto da quella ordinaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che si fonda su un atto del processo deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e di produzione del documento richiamato; in mancanza, il motivo è inammissibile e può anche emergere un profilo di improcedibilità.
  • La censura relativa alla sanatoria del difetto di rappresentanza processuale richiede la completa riproduzione e allegazione degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo assertivo al contenuto dell'ordinanza di assegnazione del termine.
  • Nel settore della responsabilità da circolazione stradale è ammissibile il c.d. mandato 'card' o di rappresentanza, in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare, quale mandatario, per conto dell'assicuratore del responsabile.
  • La costituzione in giudizio della compagnia mandataria non priva il danneggiato della facoltà di individuare il soggetto nei cui confronti far valere la pretesa, poiché gli effetti della decisione ricadono nella sfera giuridica del mandante.
  • Quando la mandataria agisce per conto della mandante nella gestione del sinistro, ha titolo per compiere gli atti necessari alla gestione della procedura risarcitoria, incluso chiedere la messa a disposizione del veicolo per la perizia.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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