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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16606/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dei proprietari di un fondo oggetto di occupazione appropriativa di ottenere l'indennità di occupazione e il risarcimento dei danni dal Comune di Bari, ente espropriante, e dalla società capogruppo dell'ATI incaricata dei lavori pubblici. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato entrambi i convenuti in solido, disponendo inoltre la manleva dell'ente pubblico verso la società. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere esclusivamente sul Comune in base alla convenzione del 13.4.1990; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., contestando l'esistenza di una garanzia/manleva a favore del Comune; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo coperto da giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su precedenti decisioni di legittimità relative alla medesima vicenda, nonché comunque inammissibile per contrasto con un orientamento costante non messo in discussione da nuovi elementi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza n. 3619/2016 aveva già riconosciuto il diritto del Comune alla manleva sulla base della convenzione del 13.4.1990, valorizzandone la portata ampia rispetto agli oneri derivanti da lavori, espropri e occupazioni. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché investiva una statuizione sulle spese non ricorribile nei termini prospettati e perché la Corte di merito aveva solo confermato la regolazione delle spese conseguente all'accoglimento parziale delle domande. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune e dei proprietari, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte nega che il primo motivo possa superare il giudicato esterno e il consolidato orientamento che individua la responsabilità dell'ente che ha posto in essere le attività materiali dell'occupazione appropriativa, con eventuale corresponsabilità dell'altra amministrazione sulla base del nesso causale.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione delle clausole convenzionali; la Corte richiama invece l'interpretazione già data in precedente giudicato, ritenendo ampia la clausola di manleva.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte rileva che la regolazione delle spese è rimessa al giudice di merito in caso di soccombenza o accoglimento parziale.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione all'eventuale compensazione delle spese; la Corte osserva che la mancata compensazione non è censurabile nei termini dedotti.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già decisa da orientamento costante della Corte e il ricorrente non offre elementi per mutarlo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la Corte afferma che il giudicato esterno formatosi su sentenza della Cassazione è rilevabile d'ufficio anche senza produrre la sentenza con la certificazione prevista dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di un precedente giudicato esterno tra le stesse parti sulla medesima questione sostanziale, il motivo di ricorso che riproponga il punto è inammissibile e il giudicato è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando la Corte di cassazione abbia già espresso un orientamento costante sulla medesima questione e il ricorrente non offra nuovi elementi idonei a indurre un mutamento di indirizzo, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Nell'occupazione appropriativa risponde dell'illecito l'ente che ha materialmente posto in essere l'apprensione del bene e l'esecuzione dell'opera pubblica; una responsabilità concorrente dell'altra amministrazione può residuare solo se sia causalmente rilevante anche la sua condotta.
  • Le clausole convenzionali che allocano gli oneri derivanti da lavori, espropri, occupazioni e altri eventi collegati alla realizzazione dell'opera vanno interpretate secondo il loro tenore ampio, potendo fondare un obbligo di manleva anche in ipotesi di corresponsabilità.
  • La regolazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in caso di accoglimento solo parziale, la condanna integrale o la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione se sorretta da valutazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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