Cassazione Civile, Ordinanza n. 00055/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo del fallimento di un credito di una società fornitrice di farmaci, relativo a forniture anteriori e successive alla presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito e il Tribunale di Roma, investito dell’opposizione, aveva aumentato l’importo ammesso ma solo in chirografo, negando la prededuzione per la parte relativa alle forniture successive alla domanda di concordato. Secondo il Tribunale, la creditrice non aveva allegato né provato che quelle forniture fossero coerenti con la domanda di concordato e riconducibili ad atti di ordinaria amministrazione compiuti nell’interesse della massa. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro censure: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere il Tribunale deciso su una questione non sollevata dalle parti; violazione delle regole sull’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la coerenza dell’atto con la procedura concordataria fosse pacifica o comunque dovesse essere provata dal curatore; contraddittorietà della decisione, perché l’ammissione del credito avrebbe implicato il riconoscimento della derivazione da un atto legalmente compiuto; e infine illegittima compensazione integrale delle spese, ritenuta immotivata e non giustificata da reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, nel regime dell’art. 161, comma 7, l. fall., la valutazione della natura dell’atto compiuto dopo la domanda di concordato con riserva va fatta in relazione all’interesse della massa dei creditori e alla concreta coerenza dell’atto con la proposta o il piano poi prospettati; in difetto di specifiche allegazioni sul contenuto della domanda concordataria, il creditore che chieda la prededuzione deve allegare e provare la rispondenza dell’atto a tale interesse. Ha inoltre chiarito che il principio di non contestazione non opera sulla qualificazione giuridica dell’atto, ma solo sui fatti storici, e che la doglianza sul mancato esame della prosecuzione dell’attività d’impresa si risolveva in una critica alla valutazione delle prove, non deducibile come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alle spese, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta sufficiente, perché ha evidenziato che la prova dell’an e del quantum era emersa solo in sede di opposizione, giustificando così la compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese in cassazione per mancata costituzione dell’intimato, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prededuzione per gli atti compiuti dopo la domanda di concordato con riserva presuppone che l’atto sia legalmente compiuto e coerente con l’interesse della massa dei creditori; in difetto di elementi sul piano o sulla proposta, l’atto idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato di straordinaria amministrazione.
È richiamato come parametro per distinguere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ai fini della verifica della prededuzione.
L’onere di allegare e provare i fatti giustificativi della prededuzione grava sul creditore che la richiede.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non può estendersi alla qualificazione giuridica di un atto.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. nelle censure, ma non ritenuto violato.
Invocato per lamentare la decisione su una questione asseritamente non devoluta, ma la censura è stata respinta.
Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 24 Cost.
Invocato nel primo motivo in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa, ma la doglianza è stata disattesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per il contraddittorio e per il dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata.
Richiamato nel primo motivo in tema di opposizione allo stato passivo.
Richiamato nel primo motivo in tema di opposizione allo stato passivo.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la compensazione è stata ritenuta legittima.
La compensazione integrale delle spese è stata ritenuta consentita in presenza dei presupposti diversi dalla reciproca soccombenza, come integrati dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state respinte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità processuali e motivazione apparente, ma senza esito favorevole.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile nella sostanza perché mirava a sollecitare una diversa valutazione delle prove e non l’omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato con riserva, ai fini della prededuzione dei crediti sorti per atti compiuti dopo la domanda, non basta la mera esecuzione della prestazione: occorre verificare che l’atto sia coerente con la procedura e con l’interesse della massa dei creditori.
- La qualificazione di un atto come di ordinaria o straordinaria amministrazione non è coperta dal principio di non contestazione, perché si tratta di una valutazione giuridica rimessa al giudice sulla base dei fatti allegati e provati.
- Chi chiede il riconoscimento della prededuzione deve allegare e provare i presupposti che la giustificano, compresa la rispondenza dell’atto agli interessi della massa; in mancanza di dati sul contenuto della proposta o del piano, l’atto idoneo a incidere negativamente sul patrimonio può essere trattato come straordinario.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La compensazione delle spese è legittima se il giudice spiega che la necessaria integrazione probatoria è emersa solo nella fase di impugnazione, rendendo ragione della scelta anche in assenza di reciproca soccombenza.
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