Cassazione Civile, Ordinanza n. 19506/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti per la realizzazione di una casa di riposo. L’ente committente propose opposizione sostenendo di non aver mai stipulato alcun contratto con l’appaltatrice, avendo affidato le funzioni di stazione appaltante a un Provveditorato. La società resistente all’opposizione affermò invece che il contratto concluso dal Provveditorato produceva effetti anche verso il committente in forza della convenzione di affidamento. In appello il curatore del fallimento della società appaltatrice ha contestato la riforma della decisione di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo: omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso il Provveditorato; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame di fatti, per avere la Corte qualificato le opere come lavori aggiuntivi e richiamato l’approvazione della committente senza che ciò fosse stato dedotto; violazione delle norme sulla vincolatività del contratto e sulla disciplina dei lavori di completamento, sostenendo che la clausola convenzionale sull’approvazione riguardava solo l’appalto originario e che l’affidamento dei lavori al subentrante era avvenuto dopo la risoluzione del primo contratto. Il Ministero, in via incidentale, ha dedotto la nullità della notificazione dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché la domanda di manleva non risultava adeguatamente ricostruita sul piano processuale. Ha respinto i motivi centrali, affermando che la qualificazione delle opere come lavori aggiuntivi e la conseguente necessità dell’approvazione della committente non violavano il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trattandosi di eccezione attinente alla titolarità passiva del rapporto, rilevabile d’ufficio. Ha inoltre precisato che l’affidamento diretto dei lavori di completamento, pur ammissibile nel quadro normativo richiamato, restava soggetto ai controlli e alle approvazioni previsti dalla convenzione tra committente e stazione appaltante; tale vincolo non veniva meno per il solo fatto che il contratto originario fosse stato stipulato dal Provveditorato. Quanto al ricorso incidentale del Ministero, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione di merito aveva già totalmente accolto l’appello dell’ente committente e assorbito o escluso le domande che coinvolgevano il Ministero.
Norme richiamate
Richiamato congiuntamente all’art. 112 c.p.c. nel motivo sull’omessa pronuncia; la Corte non ravvisa la nullità dedotta.
La Corte distingue tra omessa pronuncia su domanda ammissibile e mancato esame di una domanda o eccezione inammissibile; inoltre qualifica l’inopponibilità del contratto come eccezione rilevabile d’ufficio.
Richiamato nel motivo sul preteso difetto di prova e sulla valutazione delle circostanze di fatto; la censura è respinta.
Richiamato nel motivo sul preteso erroneo apprezzamento delle risultanze processuali; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per difetto di motivazione; la censura viene disattesa perché la motivazione della sentenza è ritenuta sufficiente e coerente.
Richiamato per sostenere che la convenzione non potesse estendersi ai lavori affidati alla società subentrante; la Corte esclude la tesi e valorizza la perdurante efficacia della convenzione sui poteri della stazione appaltante.
art. 19, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109
La convenzione di affidamento al Provveditorato è letta come strumento di collaborazione tra enti che disciplina i poteri della stazione appaltante e i controlli della committente.
art. 125, comma 6, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
La Corte afferma che la norma consente l’affidamento diretto dei lavori di completamento in caso di risoluzione del contratto o inadempimento dell’appaltatore, ma non elimina i controlli o le approvazioni eventualmente previsti dalla convenzione o dalla legge.
art. 140 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato per la risoluzione del contratto originario; la Corte osserva che ciò non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina convenzionale ai lavori successivi di completamento.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla notificazione dell’appello presso la sede del Provveditorato; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 1, comma 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato nel motivo incidentale sulla notifica all’Avvocatura dello Stato; la censura è assorbita/inammissibile per mancanza di interesse.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Come sopra, richiamato per contestare la notifica dell’appello all’amministrazione statale.
Richiamato per sostenere la novità della questione in appello; la Corte esclude che vi sia stata introduzione di una nuova eccezione vietata in secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico della ricorrente principale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione con cui l’opponente contesta la titolarità passiva del rapporto e l’opponibilità del contratto al soggetto ingiunto è una difesa di merito, rilevabile anche d’ufficio se emerge dagli atti, e non una domanda riservata alla parte.
- La deduzione di un’omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione dove e come la domanda sia stata proposta nel giudizio di merito e non trascrive i passaggi essenziali degli atti rilevanti.
- L’affidamento a un soggetto terzo delle funzioni di stazione appaltante, in base a convenzione con l’amministrazione committente, integra un rapporto di collaborazione tra enti che può attribuire poteri esterni alla stazione appaltante solo nei limiti espressamente pattuiti; resta fermo il controllo della committente sugli atti previsti dalla convenzione.
- L’affidamento diretto di lavori di completamento dopo la risoluzione del contratto o l’inadempimento dell’appaltatore può essere legittimo, ma non esonera automaticamente dal rispetto di eventuali clausole convenzionali che subordinino l’efficacia degli atti aggiuntivi all’approvazione della committente.
- In cassazione la ricostruzione del contenuto di una convenzione è censurabile solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per motivazione illogica/incongrua; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti o della documentazione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le difese dell’opponente che mirano a paralizzare la pretesa monitoria incidono sul merito del rapporto obbligatorio e possono essere prospettate fin dall’introduzione del giudizio, senza che ciò comporti automaticamente una mutatio libelli in appello.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata abbia già integralmente accolto la domanda della parte che lo propone e non residui una soccombenza, nemmeno parziale, sui capi effettivamente devoluti.
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