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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14011/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata nel 2008, deducendo un unico motivo di cassazione per violazione di legge: errata qualificazione della pericolosità generica ex art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 e, in particolare, insussistenza del requisito di attualità. La difesa contestava inoltre la carenza di adeguata motivazione da parte della Corte territoriale e sosteneva che i precedenti fossero datati e insufficienti a provare l'abitualità; si richiamava anche il tenore di vita modesto del ricorrente (ricevente reddito di cittadinanza) per negare che i proventi delittuosi costituissero fonte di reddito rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato in sede di prevenzione (art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011): il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e non per un nuovo esame dei fatti; può essere censurata la motivazione solo se inesistente o meramente apparente. Il Collegio ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata: ha preso in considerazione sia la fase constatativa (reiterate condotte di spaccio nel 2006-2007) sia elementi successivi a dimostrare l'attualità della pericolosità (presentazione nel 2015 per esecuzione di pena, espiazione fino al 2017, deferimento per invasione di terreni in occasione di un rave party, arresto per spaccio di eroina nel 2020 con condanna definitiva, ripetuti controlli in compagnia di pregiudicati tra 2018 e 2021, ulteriori riscontri di possesso di eroina nel 2021, assenza di attività lavorativa stabile). La Corte ha inoltre respinto l'argomento relativo al tenore di vita, sottolineando che la norma non richiede la sproporzione tra entrate lecite e spese ma soltanto che i proventi illeciti abbiano costituito per un periodo l'unica o una rilevante fonte di reddito. In rito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Testo unico delle misure di prevenzione), art. 4 lett. b)

    La norma relativa alla pericolosità generica è stata applicata richiedendo la valutazione dell'attualità del pericolo e l'abitualità nella commissione di reati della stessa specie; il giudice deve comporre una valutazione constatativo-prognostica basata su elementi storici e successivi

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1 e art. 7

    Art. 1 e 7 sono richiamati per la qualificazione delle categorie di pericolosità e per l'obbligo di motivazione del decreto; la motivazione deve avere requisiti di coerenza, completezza e logicità

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Limita il sindacato in Cassazione ai soli casi di violazione di legge nel procedimento di prevenzione, riproponendo la regola di esclusione del sindacato di merito sui fatti

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 comma 2

    Richiamata per analogia procedurale in tema di limiti del controllo di legittimità sulle misure di prevenzione

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione: richiamata per delimitare i vizi denunciabili in sede di legittimità, con esclusione di un nuovo esame dei fatti

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 75

    Norma sulla sanzione amministrativa per il possesso di stupefacenti; richiamata nel corpo del fatto per indicare una sanzione cui il ricorrente era stato soggetto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Richiamata dalla difesa nel motivare la censura; la Corte di Cassazione osserva che la valutazione deve comunque rispettare i principi giurisprudenziali consolidati circa la valutazione della pericolosità

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è lo strumento per riesaminare i fatti o rivalutare la prova
  • Il giudizio di pericolosità si articola in una fase constatativa (ricostruzione di fatti e indicatori storici) e in una fase prognostica (valutazione della probabilità di reiterazione), entrambe rilevanti per stabilire l'attualità
  • La dimostrazione dell'abitualità nella commissione di reati può fondarsi su un insieme di elementi anche non contemporanei se sussistono indicatori di persistenza o ripresa di condotte criminose nel tempo
  • Per escludere che i proventi illeciti costituiscano una fonte di reddito rilevante non è necessario dimostrare un tenore di vita sproporzionato; basta provare che i proventi non costituiscano l'unica o una rilevante fonte di reddito
  • La motivazione del provvedimento di prevenzione deve essere chiara, coerente e logica; la sua mera riproposizione o il richiamo a elementi fattuali recenti, se esplicitati, è sufficiente a impedirne la declaratoria di inesistenza
  • Chi impugna in Cassazione con doglianze prevalentemente di fatto rischia l'inammissibilità: è essenziale formulare motivi attinenti a specifiche violazioni di norme di diritto

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