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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11570/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla commissione competente presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il provvedimento di rigetto era fondato sulla ritenuta non conformità della certificazione dei limiti di reddito, in particolare per la mancata allegazione della copia del documento di identità personale nel caso di trasmissione dell'attestazione, nonostante fosse stata prospettata la possibilità di integrazione successiva. La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, sostenendo che l'ordinanza presidenziale avrebbe dovuto annullare il decreto di diniego perché avrebbe deciso su un procedimento diverso da quello richiesto, avrebbe applicato la legge in modo errato ritenendo necessaria la copia del documento di identità e avrebbe erroneamente considerato irrilevante l'autentica della firma apposta dall'avvocato sull'istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi del provvedimento impugnato, poiché la decisione presidenziale si fondava sull'interpretazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, nel senso che la domanda di patrocinio può essere presentata o con consegna diretta, con autenticazione del difensore, oppure, in caso di spedizione, secondo le modalità previste dalla disciplina sull'autocertificazione. La Corte ha anche rilevato che l'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 si limita a elencare gli atti suscettibili di dichiarazione sostitutiva e non esclude l'applicazione della disciplina richiamata dal provvedimento impugnato. Conseguentemente, ha condannato la parte ricorrente alle spese di lite, al pagamento della somma di euro 500 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto in ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non accoglie la censura perché non attacca la ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    La parte ricorrente lo invoca per lamentare una decisione non conforme a diritto; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché non coglie il fondamento della decisione.

  • art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000

    È richiamato dalla parte ricorrente; la Corte osserva che la norma elenca gli atti oggetto di dichiarazione sostitutiva, senza smentire la disciplina sul patrocinio e sull'autenticazione della domanda.

  • art. 78 D.P.R. n. 115 del 2002

    "L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

    La domanda di ammissione al patrocinio può essere presentata con consegna diretta, con autenticazione del difensore, oppure, in alternativa, seguendo le modalità dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di spedizione.

  • art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445 del 2000

    È richiamato per affermare che la spedizione dell'attestazione segue le modalità previste dalla disciplina sulla documentazione amministrativa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna la parte ricorrente al pagamento di una somma per la palese inconsistenza delle argomentazioni difensive.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a riproporre censure astratte o non pertinenti.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità; l'autenticazione può avvenire dal difensore oppure, in caso di spedizione, secondo le modalità previste dalla disciplina sulla documentazione amministrativa.
  • La mera invocazione di norme generali sull'autocertificazione non basta a superare una decisione che abbia applicato la disciplina speciale sul patrocinio e sulla forma della domanda.
  • Quando il ricorso è palesemente privo di confronto con la decisione impugnata, può giustificarsi la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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