Cassazione Penale, Sentenza n. 42844/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo impugnava la sentenza di secondo grado che, in esito al concordato ex art. 599 cod. proc. pen. tra lui e il Procuratore Generale, aveva riqualificato il reato associativo nella ipotesi attenuata del sesto comma dell'art. 74 DPR 309/1990 ma aveva mantenuto la qualificazione originaria dei reati-"fine" contestati (art. 73 DPR 309/1990 comma 1). Il ricorrente denunciava l'incompatibilità logica tra la riqualificazione dell'associazione nella forma attenuata e il mantenimento, per i reati fine, della qualificazione nella forma più grave, ritenendo viziata la decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate riguardassero motivi d'appello cui il ricorrente aveva rinunciato nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., e quindi già passate in giudicato. Ha inoltre osservato che accogliere il motivo relativo alla incompatibilità tra la riqualificazione del reato associativo e la qualificazione dei reati-"fine" avrebbe comportato una possibile reformatio in peius della sentenza, contraria al divieto di peggioramento. Infine ha escluso l'illegittimità delle pene applicate ai reati-"fine" (aumenti per continuazione compatibili con art. 81 cod. pen.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come riferimento alla procedura di concordato sulla pena tra imputato e Procura generale. Indica lo strumento processuale che ha governato l'accordo approvato in sede di appello.
Sottolinea che, con l'accordo sulle pene, l'imputato ha rinunciato a determinati motivi d'appello; questioni oggetto di rinuncia non sono più deducibili in sede di legittimità.
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte territoriale ha riqualificato il reato associativo nella ipotesi attenuata prevista dal sesto comma, decisione centrale nell'accordo.
Norma che riguarda i reati relativi agli stupefacenti (reati-"fine"); la qualificazione originaria nei confronti dei reati-"fine" era rimasta nella forma più grave (comma 1), nonostante la riqualificazione attenuata dell'associazione, ma tale questione non poteva essere rimessa in discussione per effetto della rinuncia in appello.
Richiamato come esempio di questioni non deducibili in Cassazione se attinenti alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento oggetto di rinuncia nell'accordo.
Usato per verificare la compatibilità degli aumenti di pena per continuazione: la Corte ha ritenuto che gli aumenti applicati (mesi due per reato) rientrassero nei limiti dell'art. 81.
Massime di principio
- Se l'imputato concorda un accordo sulle pene con il Procuratore (art. 599-bis), i motivi d'appello rinunciati nell'ambito dell'accordo non possono essere riproposti in Cassazione.
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato limitatamente ai capi oggetto di rinuncia: tali questioni sono definitivamente precluse e non rilevabili d'ufficio in Cassazione.
- Non è possibile ottenere in Cassazione una pronuncia che, per correggere un'incompatibilità, determini un peggioramento (reformatio in peius) della posizione dell'imputato: ciò impedisce l'accoglimento di censure che comporterebbero un aggravio della pena o della qualificazione in senso peggiorativo.
- Le censure relative alla determinazione della pena sono ammissibili in Cassazione solo se si traducono in illegittimità della sanzione; aumenti per continuazione devono essere verificati alla luce dei limiti dell'art. 81 cod. pen.
- Quando si negozia un accordo sulle pene è fondamentale chiarire fin dall'atto di appello quali questioni si intendono riservare: la mancata riserva esclude la possibilità di esaminare tali profili in grado di legittimità.
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